Modifica dell’imputazione: correzione dell’indicazione temporale del fatto e fatto diverso (Cass. pen. n. 26687/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di modifiche dell’imputazione, il “fatto diverso” di cui all’art. 521 cod. proc. pen. è l’accadimento storico che presenta connotazioni materiali difformi da quelli descritti nell’imputazione originaria, mentre il “fatto nuovo” ex art. 518 cod. proc. pen. è un accadimento autonomo e distinto che si aggiunge al fatto oggetto dell’imputazione originaria.
La mera correzione dell’indicazione temporale del fatto, allorché il nucleo fattuale rimanga invariato e la diversa data sia conseguenza di un errore materiale, non integra né un fatto nuovo né un fatto diverso, non determinando alcuna esigenza di riorientamento delle strategie difensive, con conseguente inapplicabilità delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 518 e 519 cod. proc. pen.
L’emergere di una diversa collocazione cronologica del fatto, qualora la sua identità storica sia comunque desumibile dal contesto dell’imputazione e dalle dichiarazioni della persona offesa sin dall’inizio, non comporta la necessità di una nuova contestazione scritta o di un termine a difesa, non essendosi verificato un mutamento del thema decidendum.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per due episodi di violenza sessuale commessi a danno della convivente. La prima querela, del 21 agosto 2012, descriveva i fatti come avvenuti nel 2012. Tuttavia, la persona offesa, in una successiva querela del 20 ottobre 2014, collocava gli stessi fatti tra marzo e aprile 2013. Il Pubblico ministero, durante il dibattimento, correggeva l’imputazione, riportando la datazione dei fatti al 2012, sulla base della prima querela. L’imputato eccepiva la violazione degli artt. 518 e 519 cod. proc. pen., sostenendo che la modifica configurava un fatto diverso o nuovo, che avrebbe richiesto una nuova contestazione scritta e la concessione di un termine a difesa, non essendo stata la seconda querela tempestiva.
La Corte d’appello di Catania rigettava il gravame, ritenendo che la correzione della datazione non integrasse un fatto diverso, e confermava la condanna. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo anche l’omessa valutazione dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato il primo motivo, osservando che la modifica dell’imputazione, consistente nell’indicare una data diversa da quella riportata inizialmente, non aveva integrato né un fatto nuovo (episodio autonomo che si aggiunge) né un fatto diverso (accadimento con connotazioni materiali difformi). La correzione era conseguente alla necessaria presa d’atto di un errore materiale, insito nell’originaria indicazione temporale, derivato da una inesatta indicazione della persona offesa nella seconda querela. Il nucleo fattuale era rimasto immutato, come confermato dalla stessa persona offesa in dibattimento, che aveva sempre riferito i fatti come collocati nel 2012. L’imputato, del resto, aveva sempre collocato i fatti nel 2012. La Corte ha quindi escluso che la modifica avesse vulnerato il diritto di difesa, non essendosi determinata alcuna esigenza di riorientamento delle strategie difensive.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato per le medesime ragioni, non essendo necessario concedere un termine a difesa in assenza di un mutamento del thema decidendum. Ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata, nonostante una inesatta numerazione del motivo di appello, aveva comunque dato risposta alla censura sull’elemento soggettivo, che il ricorrente non aveva neppure contestato nel merito. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi in separata sede.
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