Appello cautelare e perizia d’ufficio sull’età dell’indagato minorenne (Cass. pen. Sez. IV n. 32337 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di appello cautelare, il giudice può disporre d’ufficio la perizia volta ad accertare l’età anagrafica dell’indagato o dell’imputato, quando vi sia ragione di ritenere che lo stesso sia minore degli anni quattordici. All’esito dell’art. 8, commi 1 e 3, d.P.R. n. 448/1988, in combinato disposto con l’art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen., l’obbligo di disporre l’accertamento peritale grava sul giudice investito di una decisione implicante l’accertamento dell’età, in ogni stato e grado del procedimento. Il potere officioso opera pro libertate ed entro i limiti del devoluto, senza che assumano rilievo ostativo la natura ordinatoria del termine di cui all’art. 310, comma 2, cod. proc. pen. né l’inapplicabilità in sede di appello cautelare dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il difensore di una persona sottoposta a custodia in carcere per violazione degli artt. 110 e 624 bis, comma 3, cod. pen. ricorre contro il provvedimento con cui la Sezione del riesame del Tribunale per i minorenni ha disposto una perizia sull’età biologica della prevenuta ai fini della decisione sull’appello cautelare. Il provvedimento era stato adottato sull’appello avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di revoca della misura.
L’istanza di revoca era fondata sull’assunto che l’indagata non fosse imputabile, non essendovi prova certa che, al momento del fatto, avesse compiuto i quattordici anni. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto insufficienti gli elementi addotti, tra cui un certificato di nascita non riferibile con certezza alla persona destinataria della misura. Nel giudizio di appello la difesa aveva prodotto gli atti di altro procedimento, dai quali emergeva un accertamento medico che indicava un’età scheletrica di «circa» quindici anni e mezzo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che il tribunale, chiamato a decidere ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., non potesse integrare il materiale probatorio, e che la perizia disposta d’ufficio integrasse un’abnormità per esercizio di un potere non attribuito dalla legge processuale.
La Corte muove dall’art. 8 d.P.R. n. 448/1988, il cui tenore letterale impone al giudice di disporre perizia in ogni caso di incertezza sull’età anagrafica, sia che si dubiti della minore età sia che si dubiti dell’imputabilità, con presunzione della minore età se il dubbio permane. La norma applica il principio del favor rei e trova applicazione anche nella fase cautelare, come conferma la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. IV n. 8164 del 2006).
Il percorso argomentativo si completa con il richiamo dell’art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen., secondo cui il giudice della cautela può disporre «in ogni stato e grado del procedimento» accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni e qualità personali dell’imputato. I poteri istruttori del giudice dell’appello cautelare sono eccezionalmente configurabili nei limiti del devoluto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 15403 del 2023 e dalla Sez. VI n. 2630 del 2021.
Quanto ai profili temporali, la Corte ribadisce la natura ordinatoria dei termini dell’art. 310 cod. proc. pen. e la non applicabilità, in sede di appello cautelare, dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., con conseguente esclusione dell’inefficacia della misura in caso di superamento del termine. Nel caso concreto la Corte esclude l’abnormità e l’illegittimità della perizia, rilevando che l’unico accertamento in atti indicava un’età di «circa» quindici anni e mezzo senza specificare l’entità del margine di errore, e che il contraddittorio è stato garantito con la fissazione di apposita udienza. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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