Obbligo vaccinale comparto difesa: irrilevante il congedo per malattia (TAR Sicilia n. 1656 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, nel comparto della difesa e della sicurezza, è ancorato al solo dato astratto e generale dell’appartenenza del soggetto alla categoria individuata dal legislatore e non presuppone l’effettivo e attuale svolgimento del servizio. L’assenza dal posto di lavoro, anche per congedo per malattia, non integra causa di esonero dall’obbligo, restando le esimenti tipizzate dall’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 limitate alle sole condizioni cliniche documentate e attestate. La sospensione disposta ai sensi dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 comporta la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento quale effetto voluto dal legislatore, non irragionevole né discriminatorio. La domanda risarcitoria è infondata in difetto del presupposto dell’illiceità e per genericità della prospettazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza in servizio presso un Comando Provinciale, ha impugnato l’atto con cui l’amministrazione ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e lo ha sospeso dall’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento per i giorni di sospensione.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’invito alla vaccinazione e della conseguente sospensione, disposti mentre si trovava in congedo per malattia, e il contrasto della previsione che esclude la retribuzione con il Codice dell’Ordinamento Militare. Ha chiesto la restituzione delle retribuzioni non percepite o, in via gradata, la corresponsione della misura del 50%, oltre al risarcimento del danno. Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri dell’Interno e della Difesa e, nel merito, la legittimità degli atti, invocando anche la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il venir meno dell’obbligo vaccinale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri dell’Interno e della Difesa, che non svolgono alcuna funzione datoriale nei confronti del ricorrente, e ne dispone l’estromissione. Riqualifica invece come eccezione di sopravvenuto difetto di interesse quella di cessazione della materia del contendere e la ritiene infondata: benché l’obbligo vaccinale per il comparto difesa sia ormai cessato, residua l’interesse ad agire, perché dall’accertamento dell’illegittimità degli atti discendono conseguenze sulle domande restitutorie e risarcitorie.
Nel merito il ricorso è infondato. Richiamando il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale afferma che l’art. 4, comma 1, d.l. n. 44/2021 non condiziona l’obbligo vaccinale all’effettivo svolgimento del servizio e consente deroghe solo nelle ipotesi tipizzate dal comma 2, ossia in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, non ricorrenti nella specie (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2925 del 2024; Cons. Stato, sez. III, n. 8329 del 2023).
La violazione dell’obbligo è dunque ancorata al solo dato dell’appartenenza alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assuma rilievo l’assenza dal luogo di lavoro per l’intero periodo di vigenza dell’obbligo. Il congedo per malattia non rientra tra le ipotesi di stretta interpretazione che giustificano l’esonero. La conclusione è coerente con la ratio delle norme, volta non solo a prevenire il contagio negli ambienti di lavoro, ma ad assicurare la copertura vaccinale di interi comparti lavorativi (cfr. Corte cost. n. 185 del 2023 e Corte cost. n. 186 del 2023).
Quanto alla decurtazione della retribuzione, il Collegio rileva che si tratta di effetto voluto dal legislatore mediante l’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, e di scelta legislativa ritenuta dalla Corte costituzionale non contraria al canone di ragionevolezza né discriminatoria (Corte cost. n. 15 del 2023). La domanda risarcitoria è infine rigettata per assenza del presupposto dell’illiceità e per genericità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’oggetto della controversia.
Nota della Redazione
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