Ottemperanza e legittimazione passiva degli IACP in liquidazione (TAR Campania n. 2041 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di successione tra gli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari della Campania e l’ACER, la previsione dell’art. 7, comma 2, del Regolamento regionale n. 4 del 2016, secondo cui l’Azienda subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli Istituti alla data di scioglimento, non opera riguardo alle esposizioni debitorie derivanti da sentenze di condanna degli Istituti stessi. Il comma 4 bis dell’art. 7 bis, introdotto dal Regolamento regionale n. 3 del 2020, incrementa annualmente il patrimonio degli IACP in liquidazione proprio per far fronte ai debiti da contenzioso. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell’ACER nel giudizio di ottemperanza, restando tenuto all’adempimento l’Istituto in liquidazione. L’inerzia nell’esecuzione del giudicato viola il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 2030/2022 del 15.9.2022, con la quale l’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Benevento è stato condannato al pagamento in suo favore di una somma di denaro, oltre interessi fino al soddisfo. L’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato.
La ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il ricorso è stato notificato all’ACER Campania e all’IACP di Benevento in liquidazione. Si è costituita la sola ACER, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e indicando l’Istituto in liquidazione come soggetto tenuto all’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di legittimazione passiva. Il quadro regolatorio è costituito dalla L.R. n. 1 del 2016, istitutiva dell’ACER, e dai Regolamenti regionali n. 4 del 2016, n. 3 del 2019 e n. 3 del 2020, che hanno disciplinato le modalità di successione e di liquidazione degli ex Istituti.
Secondo l’art. 7, comma 2, del Regolamento n. 4 del 2016, l’ACER subentra, alla data della delibera di scioglimento, in tutti i rapporti attivi e passivi degli Istituti. Il successivo art. 7 bis prevede il trasferimento all’Azienda del complesso dei beni e delle risorse, ad eccezione di quanto necessario a fronteggiare il deficit finanziario accertato.
La Corte rileva che il Regolamento regionale n. 3 del 2020 ha introdotto il comma 4 bis, il quale prevede che gli Istituti in liquidazione, per coprire il deficit e far fronte all’eventuale ulteriore deficit derivante da contenziosi relativi a annualità pregresse, vengono annualmente dotati di un ulteriore complesso di immobili dell’ACER. Il legislatore regionale ha così inteso porre a carico degli Istituti in liquidazione anche le obbligazioni derivanti dalla soccombenza nei contenziosi.
Il principio del subentro dell’ACER, dunque, non rileva rispetto alle esposizioni debitorie da sentenze nelle quali gli Istituti sono risultati soccombenti: a tali debiti fanno fronte i medesimi enti in liquidazione, il cui patrimonio è annualmente incrementato. L’eccezione è pertanto fondata e va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ACER; il ricorso resta ammissibile perché notificato all’IACP in liquidazione.
Nel merito il ricorso è fondato: la sentenza è munita di formula esecutiva, è stata notificata, non è stata appellata ed è passata in giudicato, ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, D.L. 669/96. L’inottemperanza ingiustificata viola l’effettività della tutela giurisdizionale. Il Collegio ordina all’Istituto in liquidazione di corrispondere la somma entro sessanta giorni, nomina commissario ad acta il Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli e fissa la penalità di mora in misura pari agli interessi legali, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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