Finanziamento finalizzato e inadempimento del fornitore: risoluzione del contratto di credito (ABF Collegio di Roma n. 2674 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB, il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato a un contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere della previa messa in mora del fornitore e di un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Incombe sul ricorrente l’onere di provare non il fatto storico dell’inadempimento, ma la sua non scarsa importanza; spetta invece al fornitore, e per esso all’intermediario che ne eccepisce l’adempimento, la prova di aver eseguito la prestazione. La risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente, in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile, con diritto al rimborso delle rate versate a copertura delle prestazioni non eseguite.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava in data 19.7.2022 un contratto di finanziamento con l’intermediario, per il tramite di una società convenzionata, dell’importo di € 10.490,00, da rimborsare in 72 rate, finalizzato all’acquisto di beni venduti dalla società fornitrice. Secondo la prospettazione attorea, alcuni beni non venivano consegnati e non veniva rispettata l’offerta promozionale connessa al contratto. Dopo una prima diffida e messa in mora del 12.4.2024 e una seconda diffida del 28.4.2025, il ricorrente domandava la risoluzione del contratto di finanziamento e l’integrale rimborso delle rate riscosse.
L’intermediario eccepiva che consegna e installazione erano in effetti avvenute e chiedeva una perizia di un professionista del settore attestante i beni consegnati e non, mai prodotta. Rilevava inoltre il ritardo della diffida e il carattere seriale delle dichiarazioni del ricorrente. Insisteva sull’assenza di un collegamento negoziale tra la fornitura di energia e il finanziamento e sull’impossibilità di verificare l’incidenza del costo del bene asseritamente non consegnato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 12645/2021, che individua i presupposti applicativi dell’art. 125-quinquies TUB: la previa messa in mora del fornitore e l’inadempimento di non scarsa importanza. Verifica anzitutto la sussistenza del collegamento tra finanziamento e fornitura, ravvisandolo nella proposta di acquisto di tre beni per € 29.400,00, con cessione del credito del 65% e finanziamento del restante 35%, e nell’indicazione del versamento del prezzo direttamente alla società fornitrice.
Quanto alla mancata consegna della Domotic Building Automation, il Collegio richiama il principio per cui incombe sul ricorrente l’onere di provare la non scarsa importanza dell’inadempimento, mentre sul debitore grava la prova dell’adempimento, secondo i principi generali confermati da Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Il creditore non è dunque gravato della prova del fatto negativo, che può essere data anche mediante presunzioni, come ricordato da Cass. n. 25603/2023. Nel caso concreto, a fronte dell’allegazione attorea, l’intermediario non ha offerto prova dell’avvenuta consegna del bene.
Quanto alla pretesa offerta promozionale relativa alla somministrazione di energia, il Collegio rileva che essa non è prevista nel contratto di compravendita prodotto. In ogni caso, in base all’art. 121, comma 1, lett. b) TUB, l’art. 125-quinquies TUB non si applica ai contratti di somministrazione ex art. 1559 c.c. e seguenti, il che esclude in radice un collegamento rilevante sotto tale profilo, come già affermato dal Collegio di Roma, decisione n. 2575 del 12.3.2025.
Da ultimo, il Collegio considera la domanda di risoluzione integrale a fronte di un inadempimento parziale del fornitore. Richiamata la regola della risoluzione parziale ammissibile solo su esplicita domanda del ricorrente e in presenza di prestazioni frazionabili, accerta il diritto alla risoluzione del contratto e dispone che l’intermediario restituisca gli importi percepiti, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 1559 c.c. – Nozione
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore