Fornitura di energia esclusa dal collegamento negoziale e rigetto dell’azione ex art. 125-quinquies TUB (ABF Collegio di Roma n. 2234 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio di cui all’art. 125-quinquies TUB presuppone l’accertamento del collegamento negoziale tra il contratto di credito e il contratto di fornitura. La fornitura di energia elettrica costituisce contratto di somministrazione, espressamente sottratta dall’art. 122, comma 1, lett. b) TUB all’ambito applicativo della norma sulla risoluzione del prestito finalizzato. Ne consegue che il consumatore non può invocare la risoluzione del finanziamento per la mancata erogazione del beneficio energetico promozionale. Spetta comunque al ricorrente provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa messa in mora.

Il Fatto

Nel 2022 il ricorrente, indotto da un incaricato della società di fornitura, sottoscriveva un contratto per l’acquisto e l’installazione di una caldaia, di un kit domotica e di un climatizzatore, cui si aggiungeva un pacchetto di energia presentato come omaggio. Il prezzo veniva finanziato dalla banca convenuta con un prestito da restituirsi in 120 rate a tasso zero.

Dedotta la consegna e l’installazione tardiva e parziale e l’interruzione del beneficio energetico dall’ottobre 2023, il ricorrente domandava la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-quinquies TUB con rimborso delle rate pagate. L’intermediario eccepiva che il finanziamento riguardava solo i beni, restando estranea la fornitura di energia, e contestava la prova dell’inadempimento grave.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, che individua le condizioni per la risoluzione del prestito finalizzato: la previa messa in mora del fornitore e l’inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il cui onere probatorio grava sul consumatore. Il presupposto primo resta però la sussistenza del collegamento negoziale tra finanziamento e rapporto di fornitura.

Dall’esame dei documenti emerge un contratto pacificamente collegato alla compravendita e installazione dell’impianto. Il punto controverso è se la fornitura di energia rientri tra le prestazioni del contratto di fornitura collegato o ne sia estranea. Il Collegio rileva che l’art. 122, comma 1, lett. b) TUB esclude dall’applicazione dell’art. 125-quinquies TUB i contratti di somministrazione di cui agli artt. 1559 e seguenti c.c. e i contratti di appalto di cui all’art. 1677 c.c..

Su questa base, e in linea con il proprio precedente Collegio di Roma n. 2224/2025, il Collegio esclude in radice che possa configurarsi un collegamento rilevante con riferimento alla fornitura di energia elettrica. Poiché le contestazioni del ricorrente vertono esclusivamente su tale prestazione, il rimedio risolutorio non è applicabile. Assume rilievo anche il fatto che l’accordo promozionale relativo alla “promo energia” non è sottoscritto dal fornitore.

Il Collegio affronta poi il profilo dell’inadempimento. Nell’atto introduttivo il ricorrente si limita ad affermare genericamente che l’adempimento non sarebbe avvenuto secondo i piani concordati, senza elementi descrittivi. La stessa messa in mora riguardava la consegna tardiva e parziale e l’interruzione del beneficio promozionale. Difetta dunque la prova dell’inadempimento di non scarsa importanza, oltre al collegamento contrattuale. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1677 c.c.

Tutte le 10 sentenze sull'art. 1677 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *