Prestito finalizzato e fornitura di energia: escluso il collegamento negoziale rilevante (ABF Collegio di Roma n. 316 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio di cui all’art. 125-quinquies TUB presuppone il collegamento negoziale tra prestito finalizzato e contratto di fornitura, la messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il cui onere probatorio grava sul consumatore. La fornitura di energia elettrica, in quanto contratto di somministrazione, resta estranea al collegamento rilevante per effetto dell’art. 122, comma 1, lett. b) TUB: la sua mancata erogazione non legittima la risoluzione del finanziamento. La contestazione della falsità della firma apposta sulla dichiarazione di conformità richiede un principio di prova, non essendo sufficiente l’allegazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha sottoscritto il 26/07/2022 un contratto per l’acquisto e l’installazione di un sistema di domotic building automation, di una caldaia e di tredici valvole termostatiche, per un prezzo di 33.500,00 €, collegato a un prestito finalizzato. Il contratto richiamava anche un “accordo promozionale” relativo a una “promo energia” di 37.500 KW, documento firmato dal ricorrente ma non dal fornitore.

Dopo aver messo in mora il fornitore con lettera del 22/03/2024, il ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB e il rimborso delle rate versate. L’intermediario ha resistito sostenendo che il finanziamento riguardava il solo impianto, regolarmente consegnato e installato, e che la fornitura di energia era estranea al prestito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021, che individua le condizioni del rimedio risolutorio: la previa messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza. Spetta al cliente provare quest’ultimo, ed è dirimente la sussistenza del collegamento tra finanziamento e rapporto di fornitura. Nel caso concreto il collegamento tra prestito e contratto di acquisto dell’impianto è pacifico.

Il punto controverso riguarda la fornitura di 37.500 KW di energia elettrica: se rientri tra le prestazioni del contratto di fornitura collegato al prestito o ne sia estranea. Il Collegio osserva che l’art. 122, comma 1, lett. b) TUB esclude dall’applicazione dell’art. 125-quinquies TUB i contratti di somministrazione di cui agli artt. 1559 e seguenti c.c. e i contratti di appalto di cui all’art. 1677 c.c. Ciò esclude in radice un collegamento rilevante con riferimento alla fornitura di energia, come già affermato dal Collegio di Roma, decisione n. 2224 del 26/02/2025.

Quanto all’inadempimento, il ricorrente si limita ad affermare genericamente che gli impegni assunti non sono stati onorati. Nella lettera di messa in mora, peraltro, la contestazione riguardava esclusivamente la mancata fornitura di energia, mentre si riconosceva che la caldaia e le altre apparecchiature erano state messe in condizione di utilizzo. I Collegi territoriali (Collegio di Milano, decisione 3944/024; Collegio di Roma n. 2224/2025) hanno escluso il collegamento tra prestito e fornitura di energia, qualificando l’accordo promozionale come negozio distinto dal contratto di acquisto e installazione dell’impianto, il solo collegato al finanziamento.

L’intermediario produce inoltre una dichiarazione di conformità del 05/08/2022 sottoscritta dal ricorrente, che attesta la corretta consegna e installazione. La contestazione di falsità della firma, avanzata nelle repliche, non è supportata da alcuna perizia calligrafica: secondo il Collegio di Roma, decisione 2852/2025, l’onere di provare la non autenticità della sottoscrizione grava sul ricorrente. Infine, non essendo prodotta la fattura, non è noto il prezzo dell’installazione né la sua incidenza sul sinallagma.

Alla luce delle evidenze documentali, il Collegio esclude il collegamento negoziale tra la prestazione di fornitura di energia — su cui vertono in via esclusiva le contestazioni — e il finanziamento. Non è pertanto applicabile il rimedio dell’art. 125-quinquies TUB e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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