Estinzione anticipata credito consumo rimborso costi recurring e cessazione materia contendere (ABF Collegio di Bologna n. 2131 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. Il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati dell’ABF. Se l’intermediario rimborsa quanto dovuto nel corso del procedimento, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, condizionata all’effettivo pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato nel giugno 2016 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto in via anticipata nell’agosto 2020 in corrispondenza della quarantanovesima rata sulle centoventi previste. Ha lamentato il mancato rimborso delle commissioni di distribuzione, delle spese di attivazione pratica e delle spese di riscossione, chiedendo la restituzione di euro 1.094,49 oltre interessi, o in subordine una riduzione rapportata alla curva degli interessi. Ha domandato inoltre la restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, le spese legali e il contributo di procedura.

L’intermediario ha chiesto la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, avendo già corrisposto quanto dovuto, e ha dichiarato di aver restituito in via conciliativa l’ulteriore somma di euro 326,22, comprensiva del contributo di euro 20 per le spese del procedimento. Ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Dall’estinzione anticipata deriva, per effetto dell’art. 125-sexies TUB, il diritto del finanziato alla riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 si applica la disciplina vigente alla data della sottoscrizione, secondo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, nel testo modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023.

Richiama quindi il principio del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo del credito, compresi i costi up front; il criterio per i costi istantanei è fissato dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi restano fermi gli orientamenti consolidati. Nel caso concreto le voci oggetto del ricorso sono qualificate come recurring.

Applicando la percentuale rapportata al TAN, il Collegio quantifica il dovuto in euro 566,01 complessivi, a fronte di rimborsi già effettuati per euro 326,22, con un residuo di pari importo. Poiché tale somma è stata successivamente corrisposta, dichiara la cessazione della materia del contendere, condizionatamente all’effettivo rimborso e al versamento del contributo di euro 20, oltre interessi legali.

Rigetta le ulteriori domande. La restituzione delle quote asseritamente addebitate dopo l’estinzione non è provata, mancando le buste paga. La domanda sull’indennizzo di estinzione anticipata è priva di argomenti a sostegno, come richiesto dalla decisione n. 5909/2020. Le spese legali non sono dovute, perché secondo la decisione n. 4580/2025 nelle controversie seriali occorre un comportamento gravemente scorretto, dilatorio o ostruzionistico dell’intermediario, nella specie non ravvisato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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