Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali serie AA5 dal giorno di scadenza (ABF Collegio di Bologna n. 3033 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2000, i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali emessi prima dell’entrata in vigore del decreto e non ancora prescritti si prescrivono in dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi. Il dies a quo coincide con la scadenza del titolo e non con la fine dell’anno solare di emissione: a tanto conduce l’interpretazione letterale della norma, che ancora la liquidazione «al termine» dell’anno successivo a quello di emissione, secondo il principio affermato da Cass. civ. Sez. I n. 19243 del 07.07.2023 e recepito dal Collegio di Coordinamento. Il reclamo presentato dopo il compimento del termine decennale non vale come atto interruttivo e la domanda di rimborso è prescritta.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver ritrovato un buono fruttifero postale emesso il 27.12.2002, sul cui frontespizio non compariva la data di scadenza ma solo la dicitura «a termine». Al momento della richiesta di rimborso l’intermediario ha negato la prestazione per intervenuta prescrizione. La ricorrente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo il riscatto del buono e dei relativi interessi, sostenendo di non aver mai chiesto il rimborso prima per l’assenza della data di scadenza sul titolo.

L’intermediario ha eccepito l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis e ratione materiae, trattandosi di prodotto finanziario disciplinato da norme speciali. Nel merito ha qualificato il buono come appartenente alla serie AA5, con durata di sette anni e scadenza al 27.12.2009, e ha rilevato che il primo reclamo era stato presentato solo il 25.02.2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e le ritiene infondate alla stregua del costante orientamento dell’Arbitro, richiamando le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 e n. 6196/24. Passa quindi al merito, incentrato sulla sussistenza del diritto al rimborso a fronte dell’eccezione di prescrizione.

Dall’esame del titolo il Collegio rileva che il buono è stato emesso il 27.12.2002, che sul fronte e sul retro compare la dicitura «a termine» e che sul fronte è apposta a penna la dicitura «Serie AA5». Dal documento «Storico dei tassi applicati» prodotto dall’intermediario si evince che i buoni della serie AA5 hanno durata massima di sette anni.

Il Collegio richiama l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie già emesse e non ancora prescritte, che ha esteso a dieci anni il termine prescrizionale originario. Sul dies a quo richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8056/2019 e, soprattutto, la n. 6196 del 24 maggio 2024, che ha aderito all’orientamento di Cass. civ. Sez. I n. 19243 del 07.07.2023: la scadenza del titolo si individua alla data indicata dalla norma istitutiva e non alla fine dell’anno solare di emissione.

Applicando tale principio al buono in esame, il Collegio fissa la data di scadenza al 27.12.2009 e la data di prescrizione al 27.12.2019. Il reclamo all’intermediario risulta presentato il 25.02.2025, dunque ben oltre il compimento del termine; dalla documentazione non emergono altri e tempestivi atti interruttivi ai sensi dell’art. 2943 c.c.

Il diritto della ricorrente a riscuotere il buono è pertanto prescritto e il ricorso non viene accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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