Manifestazione non violenta e foglio di via: serve la prova della pericolosità (TAR Emilia-Romagna n. 398 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione del foglio di via obbligatorio presuppone la qualificazione del destinatario come persona socialmente pericolosa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 e richiede un’attività istruttoria adeguata, sfociante in una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione. La mera partecipazione a una manifestazione non violenta non integra, di per sé, una condotta idonea a fondare quel giudizio, in mancanza dell’imputazione di una condotta specifica qualificabile come reato o della violazione di precedenti provvedimenti. Il giudizio di pericolosità sociale deve fondarsi su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare una prognosi di commissione di ulteriori reati lesivi della sicurezza e della tranquillità pubblica. Non è sufficiente il richiamo a generici precedenti di polizia privi di connotazioni violente e mai sfociati in azioni giudiziarie.
Il Fatto
Il ricorrente, aderente a un movimento ambientalista, partecipava a Bologna a un’iniziativa di contestazione in occasione di un summit internazionale. Secondo la ricostruzione del ricorso, alcuni attivisti salivano sul terrazzo del Comune, altri si posizionavano per pochi minuti davanti all’ingresso principale senza impedire del tutto il transito, altri erano semplicemente presenti. L’azione durava pochi minuti e non era violenta.
Il ricorrente veniva condotto in Questura e identificato. Il Questore di Bologna adottava quindi un provvedimento con cui gli ordinava di lasciare il territorio comunale entro 48 ore e di non farvi ritorno, senza autorizzazione, per tre anni. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere, carenza istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, oltre alla lesione dell’art. 16 Cost. e dell’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio generale secondo cui l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale. Ciò non elimina, tuttavia, la necessità di un’istruttoria preliminare adeguata e di una motivazione capace di esplicitare il ragionamento dell’Amministrazione.
Il presupposto del foglio di via obbligatorio è la pericolosità del soggetto, da verificare attraverso una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti. Tali elementi devono sostenere un giudizio prognostico sulla probabilità che il destinatario commetta ulteriori reati lesivi della sicurezza e tranquillità pubblica.
Il Tribunale richiama l’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, che qualifica come socialmente pericolosi coloro che, sulla base di elementi di fatto, devono ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Ne deriva che la sola presenza a una manifestazione non violenta non può integrare la condotta presupposta, in assenza di un comportamento qualificabile come reato o della violazione di un precedente foglio di via o divieto di frequentazione.
Nel caso concreto il provvedimento dava conto soltanto della presenza del ricorrente nel luogo della manifestazione, senza contestargli alcuna condotta specifica generatrice di pericolo. Manca, dunque, l’imputazione di un comportamento sintomatico della pericolosità sociale e la puntuale motivazione sulla riconducibilità del ricorrente alla categoria normativa. Il Collegio aderisce al precedente del TAR Toscana n. 802/2024, secondo cui la partecipazione a una manifestazione, anche unita a un deferimento per un fatto analogo, non basta ad attestare la dedizione a condotte offensive.
Il provvedimento è inoltre carente sul piano motivazionale perché non consente di desumere che la condotta tenuta a Bologna costituisca reiterazione di quella assunta in altre città. I precedenti richiamati restano precedenti di polizia, mai sfociati in azioni giudiziarie e non connotati da violenza o pericolosità. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento delle ulteriori censure, e il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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