Foglio di via obbligatorio: serve condotta specifica e pericolosità accertata (TAR Emilia-Romagna n. 391 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione del foglio di via obbligatorio presuppone la qualificazione del destinatario come soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Tale qualificazione esige una valutazione tecnico-discrezionale fondata su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a sostenere un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di reati. La mera partecipazione a una manifestazione non violenta non integra di per sé una condotta sintomatica di pericolosità sociale, in assenza dell’imputazione di un comportamento qualificabile come reato o della violazione di precedenti provvedimenti. Il provvedimento che ometta di contestare una condotta specifica e di esplicitare il percorso logico seguito è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Bologna il 18 luglio 2024. Il provvedimento le intimava di lasciare il territorio comunale entro quarantotto ore dalla notifica, con divieto di farvi ritorno per un anno senza preventiva autorizzazione.

Il presupposto era la partecipazione, il 9 luglio 2024, a una manifestazione non preavvisata in Piazza Maggiore, organizzata in occasione di un evento internazionale. Secondo l’amministrazione, alcuni attivisti bloccarono l’accesso alla sede comunale, altri si calarono dalla facciata e altri ancora si incatenarono al suolo. La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto dei presupposti e, in subordine, la violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 16 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce che il provvedimento trova origine in una reazione dell’ordinamento a una condotta non conforme alla legge, posta in essere in occasione di una manifestazione che, sebbene non violenta in senso stretto, limitò l’accesso alla sede comunale, mise in pericolo l’incolumità di attivisti e passanti e richiese un rilevante dispiego di forza pubblica.

Tale premessa non è sufficiente. Il Tribunale ribadisce che l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, ma ciò non elimina la necessità di un’istruttoria adeguata e di una motivazione che renda comprensibile il percorso argomentativo dell’amministrazione.

Il presupposto del foglio di via è la pericolosità del soggetto, da verificare attraverso elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare il giudizio prognostico sulla probabilità di ulteriori reati. La norma richiamata qualifica come socialmente pericolosi coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Da qui la regola decisiva: la mera presenza a una manifestazione non violenta non può integrare una condotta tale da giustificare la qualificazione come persona socialmente pericolosa, senza che al partecipante sia imputabile un comportamento qualificabile come reato o sia contestabile la violazione del foglio di via o del divieto di frequentare determinati luoghi. Nel caso concreto alla ricorrente non è stata contestata, neppure per relationem, alcuna specifica condotta violenta o ingenerante pericolo: il provvedimento dà conto solo della sua presenza nel luogo della manifestazione.

Il Collegio richiama il precedente del TAR Toscana, n. 802/2024, secondo cui la mera partecipazione a una manifestazione, anche unitamente al deferimento per un analogo fatto precedente, non è idonea ad attestare la dedizione a condotte offensive per la sicurezza e la tranquillità pubblica, soprattutto in mancanza di una complessiva valutazione della personalità desunta dalle abitudini e dallo stile di vita. Nel caso esaminato manca inoltre l’accertamento della violazione di precedenti ordini e non si desume che la condotta bolognese costituisca reiterazione di quella tenuta in altre città; quei precedenti, non seguiti da azione giudiziaria, restano precedenti di polizia privi di connotati violenti. Il ricorso è dunque accolto, con assorbimento degli altri motivi e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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