SCIA in sanatoria edilizia: nessuna decadenza per il potere inibitorio del Comune (TAR Calabria n. 1635 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria ad intervento concluso, disciplinata dall’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, configura un vero e proprio procedimento amministrativo destinato a concludersi con provvedimento espresso e non è soggetta al termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori stabilito dall’art. 19 l. n. 241/1990. Ne deriva che l’atto comunale che dichiari inammissibile la sanatoria non è invalido né inefficace per il solo fatto di essere intervenuto oltre quel termine. Ai fini dell’accertamento della titolarità esclusiva dell’area, i dati catastali costituiscono semplice indizio e non prova, anche quando la questione è oggetto di cognizione incidentale del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a. La SCIA in sanatoria concernente un muro edificato su area condominiale deve essere presentata da tutti i condomini.

Il Fatto

Il Comune di Tiriolo contesta alla ricorrente la realizzazione di un muro di recinzione ritenuto abusivo e ne ordina la demolizione. La proprietaria presenta quindi una SCIA in sanatoria, che l’amministrazione dichiara inammissibile per non essere stata dimostrata l’esclusiva proprietà e disponibilità dell’area interessata, ordinando contestualmente la rimozione delle opere.

La ricorrente impugna il provvedimento deducendo la violazione dei termini per l’esercizio dei poteri inibitori e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, assumendo che il muro ricada su terreno di sua esclusiva proprietà. I controinteressati, comproprietari di unità immobiliari del fabbricato, resistono sostenendo che l’opera insiste sulla corte comune.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge entrambi i motivi. Sul primo, i giudici escludono l’applicabilità dei commi 3 e 6-bis dell’art. 19 l. n. 241/1990, poiché la SCIA in sanatoria è istituto più specifico della generale SCIA edilizia e trova la propria disciplina nell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, nella versione applicabile ratione temporis. Tale disposizione, ad avviso del Collegio, configura un vero e proprio procedimento amministrativo, come emerge dall’analisi letterale del testo.

Da ciò deriva una differenza strutturale rispetto all’art. 19 l. n. 241/1990, che disciplina la liberalizzazione delle attività private sottoposte ad autorizzazione, salvo controllo successivo. Non sussiste quindi, per la sanatoria, un termine di decadenza oltre il quale il provvedimento tardivo sarebbe inefficace, come accade nel combinato disposto degli artt. 19 e 2, comma 8-bis. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. II, 20/02/2023, n. 1708, secondo cui il procedimento si conclude favorevolmente per il privato solo con provvedimento espresso, configurandosi altrimenti un’ipotesi di silenzio inadempimento.

Sul secondo motivo, il Tribunale valorizza la verificazione disposta con ordinanza istruttoria e affidata all’Agenzia del Demanio. Il verificatore accerta che il muro insiste interamente sulla particella 348, che il fabbricato è diviso in distinte unità immobiliari riconducibili anche ai controinteressati e che la corte è area comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. Le variazioni catastali del 2024, che hanno attribuito alla ricorrente il subalterno 15, non smentiscono la valutazione comunale, suffragata dalle risultanze esistenti al momento dell’istruttoria.

Il Collegio ribadisce che, per costante giurisprudenza, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, dovendo il giudice amministrativo conoscere le questioni pregiudiziali di diritti senza efficacia di giudicato ex art. 8, comma 1, c.p.a. La ricorrente non ha offerto prova di un titolo idoneo a giustificare una riserva di proprietà su una parte dell’edificio altrimenti comune.

Ne consegue che la SCIA in sanatoria, avendo ad oggetto un muro su area condominiale, doveva essere presentata da tutti i condomini, evenienza non verificatasi. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al compenso del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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