Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 339 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. la mancata esecuzione dell’ordine istruttorio e l’inerzia serbata dall’amministrazione in udienza costituiscono argomento di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a. Il giudice accerta l’inottemperanza e assegna un termine per il pagamento. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di soddisfacimento del diritto già accertato nel titolo: l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. È inapplicabile la proroga dell’art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 236/2021.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressione economica per anzianità maturata. La Corte d’Appello di Milano ha confermato integralmente la decisione di prime cure, con condanna alle spese. La sentenza d’appello è passata in giudicato ed è stata notificata con formula esecutiva.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con ordinanza collegiale; l’amministrazione non vi ha dato seguito e in udienza non ha addotto alcuna giustificazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 64 c.p.a. e trae dall’inerzia dell’ente, che non ha riscontrato l’ordine istruttorio né replicato in camera di consiglio, argomenti di prova a conferma del persistente inadempimento. La pretesa del ricorrente risulta del resto sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dal debitore.

Il titolo posto a fondamento dell’azione è la sentenza d’appello passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio esclude l’operatività del blocco dei pagamenti previsto dall’art. 117, comma 4, d.l. n. 34/2020: la proroga di tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve a consentirne il soddisfacimento; la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano l’amministrazione: la loro misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti che obbligano al pagamento di somme. Il ricorso va pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, nei limiti indicati.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza diritto a compenso. Le spese, non contestato l’inadempimento, sono poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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