Rileva l’ente conferente per i formali incarichi di ricerca, non il luogo (TAR Toscana n. 293 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dei trentasei mesi di attività di ricerca di cui all’art. 24, comma 1 bis, legge n. 240/2010 si accerta esclusivamente verificando che l’incarico formale sia stato conferito da un’Università o da un istituto di ricerca diverso da quello che bandisce la selezione. Sono irrilevanti il luogo materiale di svolgimento dell’attività e la messa a disposizione dei laboratori da parte dell’Ateneo banditore, che integra una mera forma di collaborazione tra enti. La partecipazione alla procedura non può essere esclusa per un elemento accessorio non previsto dalla norma, dovendosi privilegiare l’interpretazione conforme al favor partecipationis.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Rettore dell’Università di Firenze lo ha escluso dalla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, indetta con decreto del 30.05.2023, n. 483. L’esclusione si fondava sul rilievo che le borse di studio conferite al candidato dal Consorzio INSTM e dalla Fondazione Umberto Veronesi erano state svolte presso l’Ateneo fiorentino, con la supervisione dei docenti del Dipartimento di Chimica.
Per l’Amministrazione, dunque, l’esperienza maturata non integrava il requisito triennale dell’attività di ricerca richiesto dalla legge n. 240/2010. Il ricorrente ha sostenuto invece di non aver mai ricevuto un incarico formale retribuito dall’Università, essendosi limitato a usufruire delle strutture di laboratorio. Con ordinanza n. 544/2023 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e l’Amministrazione lo ha ammesso con riserva alla selezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta l’interpretazione dell’art. 24, comma 1 bis, legge n. 240/2010, introdotto dall’art. 14, comma 6-decies, lett. a), d.l. n. 36/2022 per dare attuazione all’investimento del PNRR dedicato ai giovani ricercatori. La norma richiede che il candidato abbia frequentato corsi di dottorato o svolto attività di ricerca sulla base di formali incarichi, non gratuiti, presso Università o istituti di ricerca diversi da quello che ha emanato il bando.
Il Tribunale ritiene che la locuzione “formali incarichi” attribuisca rilievo al rapporto fondamentale tra ente concedente e candidato. Quello che conta è la distinzione tra il soggetto che ha formalmente conferito l’incarico e l’ente che bandisce i posti. L’uso dei laboratori, la supervisione del responsabile universitario e l’accesso ai macchinari costituiscono semplice collaborazione tra enti di ricerca, estranea all’incarico formale e all’oggetto della ricerca, che resta propria del borsista.
Secondo il Collegio il Legislatore ha inteso premiare l’esperienza svolta in Atenei diversi, valorizzando lo scambio di competenze e la diversificazione dei finanziatori. Accogliere la tesi dell’Amministrazione significherebbe attribuire rilievo a un elemento del tutto accessorio, il luogo di svolgimento, non evincibile neppure indirettamente dalla disposizione.
Quanto alla Fondazione Veronesi, il Tribunale precisa che si tratta di un istituto di ricerca, come emerge dall’art. 2 dello Statuto. La borsa conferita dal Consorzio INSTM è stata svolta in una struttura distinta, pur collocata all’interno del Dipartimento, e il Consorzio — non l’Università — è divenuto titolare delle cognizioni e dei brevetti.
Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. In via subordinata il Collegio richiama il favor partecipationis: anche a fronte di più risultati interpretativi, l’Amministrazione avrebbe dovuto privilegiare quello funzionale alla partecipazione del candidato. Le spese sono compensate per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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