SCIA edilizia consolidata e poteri inibitori tardivi privi di autotutela (TAR Sicilia n. 357 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA in materia edilizia si consolida decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990. Trascorso tale termine, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti solo esercitando il potere di annullamento d’ufficio, alle condizioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. È pertanto illegittimo il provvedimento inibitorio tardivo che non esterni le concrete ragioni di interesse pubblico alla rimozione, diverse dal mero ripristino della legalità violata e prevalenti sugli interessi privati contrapposti. L’onere motivazionale non è attenuato in assenza di dichiarazioni false o erronee del privato. Il difetto dei presupposti dell’autotutela travolge in via derivata i successivi provvedimenti inibitori, l’annullamento della SCIA in variante e l’ordinanza di demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio, previo parere favorevole della Soprintendenza. Dopo aver rinunciato a quel titolo, presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per il medesimo progetto, cui seguiva una seconda segnalazione in variante.

Il Comune, con nota adottata oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione, dichiarava la inefficacia della SCIA per carenze documentali, mancanza del parere paesaggistico e asserita necessità del permesso di costruire in luogo della segnalazione. Seguivano la declaratoria di inammissibilità della variante, il suo annullamento in autotutela e un’ordinanza di demolizione delle opere eseguite. I provvedimenti erano impugnati con ricorso e tre ricorsi per motivi aggiunti; l’istanza cautelare era respinta in primo grado e parzialmente accolta in appello, con sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, che fissa in sessanta giorni il termine per i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, ridotto a trenta dall’art. 19, comma 6-bis, per la SCIA edilizia. Decorso il termine, il comma 4 consente l’adozione dei medesimi provvedimenti solo in presenza delle condizioni dell’art. 21-nonies.

Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1667 del 2024 e Cons. Stato, sez. II, n. 782 del 2022, il Tribunale ribadisce che l’amministrazione deve indicare non solo i profili di illegittimità, ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, che giustificano la rimozione di un titolo già produttivo di effetti.

Nel caso concreto la SCIA era stata depositata il 25 novembre 2022 e nel termine di trenta giorni non era stato adottato alcun provvedimento inibitorio: la segnalazione si era quindi consolidata. L’atto repressivo era intervenuto solo il 7 settembre 2023, senza motivazione sull’interesse pubblico al ritiro, e senza che potesse invocarsi un’attenuazione dell’onere motivazionale, non essendo contestate dichiarazioni false o erronee del ricorrente, come precisato da Cons. Stato, sez. VI, n. 6405 del 2021.

Quanto al profilo paesaggistico, il Collegio riconosce che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica giustifica in via generale l’ordine ripristinatorio, richiamando TAR Trento n. 125 del 2024. Nel caso, tuttavia, la Soprintendenza aveva rilasciato due autorizzazioni, prescrivendo solo un diverso disegno della copertura, e aveva richiamato il precedente procedimento, confermando la coincidenza del progetto con quello già assentito. Analogamente, le contestazioni sui rischi idrogeologici risultavano smentite dalle relazioni tecniche e dalla nota comunale che escludeva l’insistenza del fabbricato in area PAI.

Il Tribunale ravvisa inoltre la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per non avere l’amministrazione confutato le osservazioni procedimentali (TAR Salerno n. 1335 del 2024). L’illegittimità del provvedimento originario si propaga in via derivata agli atti successivi; quanto alla variante, l’autotutela si fondava solo sull’asserita irricevibilità, caduta con la legittimità della prima SCIA. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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