Art. 612 c.c. Forme
Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.
Funzione della norma
L’art. 612 c.c. disciplina non il presupposto del testamento a bordo di nave, che appartiene all’art. 611 c.c., ma le forme della sua regolare formazione, cioè il modo in cui la dichiarazione del testatore deve essere ricevuta e documentata perché la speciale modalità testamentaria conservi un livello minimo di certezza, autenticità e controllabilità anche nel contesto eccezionale della navigazione marittima.
Il doppio originale e la presenza dei testimoni
Il testamento è redatto in doppio originale, alla presenza di due testimoni: la duplicazione dell’atto risponde all’esigenza di garantire la conservazione della volontà testamentaria anche nel contesto particolare della navigazione, dove il rischio di perdita o dispersione di un unico documento è più elevato che nelle forme ordinarie.
Le sottoscrizioni e l’impedimento a sottoscrivere
Il testamento deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione: la norma richiama così, anche in questo contesto eccezionale, la stessa esigenza di documentare formalmente l’impedimento che caratterizza le altre forme testamentarie.
La conservazione e l’annotazione a bordo
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo, ovvero sul giornale nautico, e sul ruolo d’equipaggio: questa duplice modalità di documentazione, materiale e registrale, assicura la tracciabilità dell’atto e la sua riferibilità certa al momento e al contesto in cui è stato ricevuto.
Errori frequenti
- Redigere un unico originale del testamento a bordo di nave. La norma richiede espressamente il doppio originale, a garanzia della conservazione dell’atto.
- Omettere l’annotazione sul giornale di bordo o sul ruolo d’equipaggio. Tale annotazione è parte integrante delle forme richieste dalla norma, non un adempimento meramente amministrativo.
- Non indicare il motivo dell’impedimento a sottoscrivere da parte del testatore o dei testimoni. La norma richiede espressamente che tale motivo risulti indicato nell’atto.
Cosa fare
Va verificato che il testamento sia stato redatto in doppio originale, alla presenza di due testimoni, e sottoscritto dal testatore, da chi lo ha ricevuto e dai testimoni stessi.
Va controllata la presenza dell’annotazione sul giornale di bordo o nautico e sul ruolo d’equipaggio, quale elemento formale della fattispecie.
In presenza di impedimento del testatore o dei testimoni a sottoscrivere, va verificato che il relativo motivo risulti espressamente indicato nell’atto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.