Frazionamento impianto fotovoltaico e decadenza incentivi GSE (Cons. Stato n. 7769 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 qualifica come unico impianto, ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, i più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle contigue. Tale previsione ha positivizzato il divieto di artificioso frazionamento, principio immanente nell’ordinamento quale declinazione del divieto di abuso del diritto, e non ha natura costitutiva dello stesso. Il frazionamento rileva in senso oggettivo, a prescindere dall’elemento soggettivo e dall’assenza di artifici, poiché la norma contrasta il fenomeno in sé. Il potere di decadenza esercitato dal GSE all’esito dell’attività di verifica e controllo è vincolato e non richiede i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per i provvedimenti adottati prima della novella del 2020.

Il Fatto

Una società ottenne nel 2010 l’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico di rilevante potenza su coperture di capannoni industriali, poi suddiviso in due stralci. La domanda di iscrizione al Registro dei grandi impianti ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 non trovò collocazione utile in graduatoria. La società ridimensionò i preventivi di connessione e presentò quattordici domande per impianti di potenza inferiore a 1 MW, ottenendo dal GSE il riconoscimento della tariffa del Quarto Conto Energia.

All’esito di un sopralluogo e di un articolato contraddittorio, il GSE accertò che l’impianto oggetto di causa e quello adiacente costituivano un unico impianto, originariamente grande e poi frazionato, e con provvedimento del 21 marzo 2017 dichiarò la decadenza dagli incentivi, con successiva richiesta di restituzione. Il TAR Lazio respinse il ricorso e i motivi aggiunti. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la disciplina del Quarto Conto Energia: l’accesso delle imprese ai grandi impianti era subordinato all’iscrizione nel Registro in posizione utile, mentre i piccoli impianti ne erano esenti. L’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 ha proprio la finalità di evitare che i grandi impianti usufruissero del regime riservato ai piccoli, privo di limiti di costo complessivo.

La Corte verifica la corrispondenza della fattispecie concreta alla previsione: gli impianti sono stati realizzati da un unico soggetto e le relative cabine di consegna insistono sulla medesima particella, come risulta dal verbale di sopralluogo; gli edifici interessati sono contigui, circostanza non contestata. Tale corrispondenza è sufficiente da sola a fondare la legittimità del provvedimento, rendendo superfluo il richiamo al principio generale del divieto di frazionamento.

Il Collegio precisa che l’art. 12, comma 5 non ha natura costitutiva del divieto, ma ha chiarito sul piano positivo gli elementi della fattispecie elusiva, già operante in quanto principio immanente nel sistema. Richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui il divieto di artato frazionamento è declinazione del divieto di abuso del diritto, valore ordinamentale diffuso che non richiede specifiche disposizioni settoriali (Cons. Stato Sez. II n. 2747 del 2022; Sez. II n. 640 del 2023; Sez. II n. 222 del 2025). Anche per il Quarto Conto Energia resta la possibilità di accertamento caso per caso sulla base di consistenti indizi.

Quanto alle Regole applicative del GSE, invocate dall’appellante come fonte dell’affidamento, la Corte osserva che il potere attribuito al Gestore riguardava solo l’individuazione di ulteriori indici del frazionamento e non poteva restringere l’ambito della norma ministeriale. Irrilevante è la qualificazione delle modifiche come variante non sostanziale da parte della Provincia, che anzi fa riferimento a una potenza complessiva unitaria. Parimenti irrilevante è la sentenza penale di assoluzione, vertente sugli artifici e raggiri della truffa: ai fini della spettanza degli incentivi conta il frazionamento in sé.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020 e la giurisprudenza successiva: il potere del GSE è vincolato, di decadenza per il venire meno dei presupposti o per falsità delle dichiarazioni. La novella dell’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non è norma di interpretazione autentica e consente solo di sollecitare un ulteriore procedimento. Prima di essa il Gestore poteva verificare i requisiti prescindendo dai limiti dell’art. 21-nonies. L’appello è infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *