Riconoscimento titolo estero sostegno: centralità della comparazione in concreto (Cons. Stato n. 7765 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento del titolo formativo estero per l’insegnamento di sostegno è legittimo quando l’amministrazione abbia svolto una comparazione in concreto tra il percorso seguito all’estero e quello richiesto dall’ordinamento italiano, dalla quale emergano differenze incolmabili sul piano quantitativo e qualitativo. Tali differenze non possono essere superate mediante misure compensative, le quali presuppongono una base formativa comparabile e integrabile. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è dovuto allorché il procedimento sia integralmente disciplinato dagli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007 e il provvedimento costituisca atto vincolato, non incidibile dall’apporto procedimentale del privato. La comparazione in concreto assorbe e rende irrilevante la questione relativa alla pendenza di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.
Il Fatto
La vicenda riguarda una docente che chiede il riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno scolastico, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decreto n. 2025 del 24.08.2022, aveva respinto l’istanza, ravvisando la non validità dell’attestato quale titolo abilitante in Romania e, in ogni caso, differenze inconciliabili tra i percorsi formativi.
Il TAR Lazio, Sezione Quarta, con sentenza n. 2955/2025, aveva accolto il ricorso, censurando il difetto di contraddittorio procedimentale, la carenza istruttoria e l’apoditticità della motivazione sull’impossibilità di disporre misure compensative. Il Ministero ha proposto appello; il Consiglio di Stato ha dapprima sospeso gli effetti della sentenza con ordinanza cautelare e poi accolto il gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che l’istante non ha prodotto alcun attestato di competenza conforme alla direttiva 2005/36/CE rilasciato dal competente Ministero rumeno, ma solo un attestato di formazione professionale rilasciato dall’Università nell’ambito di un programma postuniversitario di formazione continua. Le risultanze dell’interlocuzione tramite il sistema IMI confermano che in Romania l’abilitazione all’insegnamento richiede il completamento delle tre fasi di cui alla legge nazionale sull’istruzione e il superamento dell’esame nazionale.
Richiamando le proprie recenti pronunce, il Collegio ribadisce che l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno discenda in Italia un effetto abilitante. Ciò nondimeno il Ministero ha proceduto alla comparazione in concreto tra il percorso italiano e quello rumeno, evidenziando l’assenza di requisiti previsti dal D.M. 30 settembre 2011: proposta didattica conforme agli allegati, laboratori diversificati per grado di scuola con tutor specializzati, tirocinio presso istituzioni scolastiche, esame finale con commissione qualificata.
Di rilievo è la divergenza tra le ore di formazione dichiarate dall’Università e quelle risultanti dal provvedimento ministeriale rumeno di autorizzazione, elemento che il Collegio considera idoneo a fondare dubbi sull’attendibilità della documentazione. La specializzazione italiana, inoltre, è riferita a un determinato ordine e grado di scuola, mentre il titolo estero sarebbe spendibile in tutti gli ordini e gradi senza ulteriore specializzazione.
Il Collegio precisa che l’Adunanza plenaria non ha inteso riconoscere in modo acritico i titoli esteri, ma ha imposto di valutare le domande alla luce delle disposizioni generali del TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, che consente di pretendere le conoscenze mancanti in caso di corrispondenza solo parziale e di disporre misure di compensazione solo in presenza di differenze colmabili. Nel caso di specie l’esame comparativo esclude che le conoscenze acquisite siano sufficienti a giustificare una equipollenza di formazione.
Quanto al preavviso di rigetto, il Collegio osserva che il procedimento è analiticamente regolato dagli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 206/2007, senza richiamo alla legge n. 241/1990, e che il provvedimento costituisce atto vincolato, non modificabile dall’apporto procedimentale del privato. La comparazione svolta rende infine irrilevante la questione oggetto del rinvio pregiudiziale pendente. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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