Frequentazioni con pregiudicati e affidabilità per il porto d’armi (C.G.A.R.S. n. 494 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi è espressione di ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanna penale o in misura di prevenzione, purché non ascrivibili a buona condotta. La frequentazione ripetuta e protratta nel tempo con persone gravate da gravi precedenti penali e di polizia assume rilievo ai fini del giudizio di affidabilità, in ragione della pericolosità sociale dei soggetti frequentati. Tale rilievo sussiste a prescindere dalla consapevolezza che il richiedente abbia delle vicende dei frequentati. Il mero decorso del tempo non basta, da solo, a ricostruire la fiducia richiesta, spettando all’amministrazione valutare il rilievo da attribuire al tempo trascorso.
Il Fatto
Il Questore di Agrigento respingeva, con provvedimento del 2015, l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dall’odierno appellante, sulla base di una nota informativa dei carabinieri che segnalava sue frequentazioni con soggetti gravati da precedenti per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, armi e altri reati. L’amministrazione riteneva non conducenti le deduzioni difensive presentate dopo il preavviso di diniego.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR per la Sicilia, che respingeva il ricorso ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato e la prognosi di rischio, ancorché potenziale, idonea a giustificare la decisione. Proponeva quindi appello dinanzi al C.G.A.R.S., deducendo il difetto di istruttoria e di contestualizzazione degli incontri, la mancanza di attualità degli elementi controindicanti e la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto ai numerosi rinnovi ottenuti in precedenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti i due motivi per omogeneità, li ritiene entrambi infondati. Sul piano fattuale osserva che la nota informativa documenta frequentazioni con soggetti tratti in arresto per associazione mafiosa o coinvolti in vicende di stupefacenti e sottoposti a misure di prevenzione, protrattesi per un arco temporale rilevante, dal 1999 al 2003.
Le frequentazioni si interrompono in massima parte per fatti estranei alla volontà dell’appellante, quali lo stato di detenzione dei soggetti frequentati, e si svolgono in un contesto abitativo di ridotte dimensioni. Da ciò il Collegio desume che l’appellante avesse contezza delle vicissitudini di costoro, e che proprio il ripetersi degli incontri impedisca di ritenerne l’assoluta occasionalità.
Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270, il Collegio ribadisce che l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di ordine pubblico. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in assenza di condanne o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158). La frequentazione ripetuta di persone con gravi precedenti assume quindi rilievo, secondo Cons. St., sez. III, 16 dicembre 2016 n. 5352, e opera «a prescindere dalla consapevolezza che il controllato ne abbia» (Cons. St., sez. III, 12 giugno 2020 n. 3759).
Il Collegio distingue la fattispecie dalla pronuncia di questo Consiglio n. 421 del 2022, ivi richiamata dall’appellante, rilevando l’assoluta diversità: in quel giudizio la frequentazione riguardava un solo soggetto, non gravato da precedenti per reati di mafia, con incontri limitati e non puntualmente precisati.
Quanto al secondo motivo, il decorso del tempo non è sufficiente, da solo, a ricostruire la fiducia richiesta: la gravità dei pregiudizi rende non irragionevole ritenere persistente l’attualità della valenza indiziante, spettando all’autorità valutare il rilievo del tempo trascorso. Il giudizio amministrativo, ampiamente discrezionale, non è reputato arbitrario. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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