Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi e cessazione materia del contendere (ABF Collegio di Milano n. 1455 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. L’art. 125-sexies TUB, nella formulazione vigente ratione temporis, ha natura imperativa e non è derogabile dalle parti. Il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato dal Collegio in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring si applicano gli orientamenti consolidati. Ove l’intermediario corrisponda una somma integralmente satisfattiva del dovuto, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva il rimborso di euro 2.266,20 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati dopo l’anticipata estinzione di un contratto di cessione del quinto della retribuzione, stipulato il 21.01.2019 ed estinto il 28.02.2023 in corrispondenza della rata n. 48 su 120. Domandava inoltre la restituzione di quote eventualmente versate dopo l’estinzione, le spese di lite e gli interessi legali dal reclamo.
L’intermediario resistente chiedeva il rigetto del ricorso. Nel corso del procedimento dichiarava di aver corrisposto al cliente, dopo la presentazione del ricorso, euro 1.510,87 a titolo transattivo, oltre a euro 20,00 per il rimborso della somma versata per l’accesso all’ABF, producendo evidenza del pagamento ma non dell’incasso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB. L’indirizzo originario distingueva tra costi recurring, rimborsabili pro rata temporis, e costi up front, non rimborsabili perché destinati a retribuire attività esaurite nella fase genetica del rapporto. Tale orientamento è stato superato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Il Collegio di Coordinamento, con la Decisione n. 26525/2019, ha enunciato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio per i costi istantanei determinato dal Collegio decidente secondo equità.
Il Collegio passa poi alla legge n. 106/2021 di conversione del d.l. n. 73/2021, che ha riformulato l’art. 125-sexies TUB e ha previsto l’applicazione delle disposizioni previgenti alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021. Il Collegio di Coordinamento, con la Decisione n. 21676/2021, aveva letto la norma nel senso della perdurante distinzione tra costi recurring e up front per i contratti anteriori.
Su tale lettura è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie, circoscriveva la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021. Ne deriva che per tutti i ricorsi fondati sull’art. 125-sexies TUB vale il principio di ripetibilità di tutti i costi, ricorrenti e istantanei.
Quanto al metodo di calcolo, il Collegio esclude l’applicazione retroattiva della nuova disciplina e conferma il ricorso alla lex contractus, con applicazione ai costi recurring del criterio pro rata temporis e ai costi up front del criterio della curva degli interessi. Nel caso concreto le spese di istruttoria e gli oneri a favore della rete distributiva, unici oneri rilevanti, hanno natura up front. Il prospetto conduce a un dovuto di euro 1.510,77, inferiore alla pretesa attorea perché il ricorrente aveva applicato il pro rata temporis anche alle voci up front.
Poiché l’intermediario ha corrisposto una somma integralmente satisfattiva, con dichiarazione vincolante, il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. Non accoglie invece la domanda di refusione delle spese di assistenza legale, mancando le condizioni fissate dal Collegio di Coordinamento con la Decisione n. 4580/2025, né la generica domanda di restituzione di quote asseritamente versate in eccedenza, priva di allegazioni e documentazione.
Nota della Redazione
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