Ordini di pagamento via e-mail non pattuiti e responsabilità della banca per difetto di diligenza qualificata (ABF Collegio di Torino n. 708 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di pagamento impartito a mezzo posta elettronica (c.d. MOTO) può essere eseguito dall’intermediario solo se tale modalità risulta contrattualmente pattuita con il cliente. In caso di contestazione, grava sulla banca l’onere di provare l’accordo sulla modalità operativa e l’impiego della diligenza professionale qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. Ove la banca non assolva tale onere, essa risponde per l’intero dell’operazione fraudolenta, anche quando la richiesta provenga da una casella di posta del cliente compromessa da terzi. Il confronto con il pregresso uso dell’home banking, la pretestuosità delle ragioni addotte e il tenore anomalo della richiesta integrano indici che impongono verifiche, almeno telefoniche, prima di dare corso al pagamento.

Il Fatto

La società ricorrente riferisce di aver subito, all’alba dell’11.02.2025, l’invio alla filiale della banca di una richiesta urgente di bonifico estero di € 33.820,00, apparentemente proveniente dalla propria casella PEC e corredata di istruzioni su carta intestata con firma dell’amministratore unico. La società sostiene di non aver mai utilizzato quel canale per disporre pagamenti, avvalendosi invece dell’internet banking, e di essersi accorta della disposizione solo nel pomeriggio, quando il bonifico era già stato eseguito con modalità urgente.

Secondo la ricorrente, la casella di posta era stata violata la sera precedente e i truffatori avevano acquisito dati sensibili e carta intestata. La banca, dal canto suo, replica di aver dato corso a un ordine pervenuto tramite canale riconducibile alla cliente, munito di firma del legale rappresentante verificata allo specimen e non disconosciuta, e che il danno deriva dalla compromissione dei sistemi informatici della società. La società chiede la restituzione della somma, oltre interessi, e nelle repliche invita la banca a rivedere le proprie procedure interne.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’inammissibilità della domanda aggiunta nelle repliche, con cui si chiede di invitare la banca a migliorare le procedure interne: si tratterebbe di una condanna a un facere infungibile, estranea ai poteri dell’Arbitro, e comunque di un ampliamento della domanda precluso dalle Disposizioni ABF. Nel merito, la questione riguarda la correttezza dell’esecuzione dell’ordine di pagamento.

Il Collegio richiama il Considerando 95 della Direttiva UE/2015/2366 (PSD2), che esclude la necessità di un livello di protezione equiparabile alla SCA per gli ordini telefonici o per corrispondenza. Da ciò deriva che, in caso di disconoscimento di un’operazione MOTO, non si applica l’autenticazione forte del cliente e il regime di responsabilità è retto dalle norme di diritto comune. Sono pertanto legittime le clausole che consentono al pagatore di impartire ordini MOTO, purché contrattualmente concordate.

Il passaggio decisivo è l’accertamento sull’esistenza dell’accordo. Non essendo il contratto di conto corrente allegato agli atti, il Collegio ne ha chiesto la produzione all’intermediario, che in data 11.12.2025 ha comunicato l’impossibilità di reperirlo nei propri archivi. Su questo punto l’onere probatorio gravante sulla banca non risulta assolto, e tanto basterebbe per accogliere la richiesta.

In ogni caso, il comportamento tenuto non è conforme al livello di diligenza qualificata esigibile. Sarebbe stato sufficiente il confronto con il pregresso uso dell’home banking, la pretestuosità delle ragioni addotte nelle mail e il tenore del testo delle prime comunicazioni — generiche ragioni di urgenza e accredito su conto estero — per qualificare la richiesta come anomala. Diventa così irrilevante l’attacco informatico subito dalla ricorrente, perché non avrebbe avuto conseguenze se la banca si fosse astenuta dal dare corso a un pagamento disposto con modalità non previste in contratto, o avesse effettuato un controllo anche telefonico. Le cautele successive, come la richiesta della PEC e il confronto della firma con lo specimen, non sanano il difetto iniziale.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dispone il rimborso di € 33.820,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, unitamente al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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