Inammissibile pronuncia costitutiva e mutatio libelli in replica davanti all’ABF (ABF Collegio di Milano n. 2451 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario sono precluse le domande di carattere costitutivo e quelle volte alla condanna dell’intermediario a un facere infungibile, come la concessione di un finanziamento o di un mutuo. In sede di replica è ammessa la sola emendatio libelli e non la mutatio libelli, restando precluso ampliare il petitum iniziale. La domanda risarcitoria che ecceda la soglia di competenza per valore è inammissibile se il ricorrente non la contenga entro il limite e non rinunci espressamente a far valere altrove la maggior pretesa. Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve essere provato nel suo concreto verificarsi e non può essere desunto dalla sola violazione di una regola di condotta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva attivato una cessione del quinto dello stipendio con l’intermediario. A maggio 2024 si dimetteva e apriva la partita IVA, facendo venir meno i requisiti del rapporto. Secondo la prospettazione, la società assicuratrice del credito non subentrava nel rapporto e non richiedeva la liquidazione del TFR. Nei mesi di novembre e dicembre 2024 l’intermediario lo segnalava nella Centrale dei rischi per mancato pagamento della cessione del quinto; le segnalazioni, poi cancellate su intimazione della Banca d’Italia, avrebbero impedito l’accesso al credito.
Il ricorrente chiedeva un finanziamento a tasso calmierato per consolidamento debiti di 70.000 euro, in subordine un mutuo di 150.000 euro per la ristrutturazione della casa, in estremo subordine il risarcimento dei danni morali e materiali per 35.000 euro. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della domanda costitutiva e contestava ogni profilo risarcitorio, richiamando l’art. 2697 c.c. e l’assenza di nesso causale tra le segnalazioni e i dinieghi di altri finanziatori.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione sulla natura costitutiva della domanda. Richiamato l’orientamento consolidato — Collegio di Milano, decisioni n. 1371/2024, n. 2653/2024, n. 2812/2024, n. 1339/2024, n. 1245/2024, n. 13281/2023, n. 10153/2023 e n. 8462/2023 — rileva che sono precluse pronunce costitutive o di condanna a un facere infungibile. La possibilità di reinterpretare la domanda in chiave di accertamento non ricorre nel caso concreto, sicché la richiesta di finanziamento è inammissibile.
Passando alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che in sede di replica il ricorrente ha elevato la pretesa a 300.000 euro, con riduzione subordinata a 180.000 euro. Le Disposizioni ABF (sez. VI, par. 1) precludono l’ampliamento della domanda iniziale in replica; ammessa è solo l’emendatio libelli, non la mutatio libelli. Il Collegio solleva quindi d’ufficio l’incompetenza per valore: ai sensi delle Disposizioni (sez. I, § 4) la controversia rientra nella cognizione dell’Arbitro solo se l’importo richiesto non supera 200.000 euro. Secondo l’orientamento più recente (Collegio di Milano, decisione n. 9625/2025) l’incompetenza ratione valoris è superabile con una clausola di contenimento e con la rinuncia espressa a far valere altrove la maggior pretesa. Nel caso di specie manca ogni dichiarazione di rinuncia, con conseguente inammissibilità delle domande formulate in replica.
Il Collegio esamina allora la sola richiesta contenuta nel ricorso, pari a 35.000 euro. Sul danno patrimoniale osserva che il ricorrente non produce alcuna documentazione a sostegno. Richiamata la decisione n. 7226/2024 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7211 del 2009; Cass. Sez. III n. 10607 del 2010), ribadisce che la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone la prova dell’esistenza del danno e non può surrogare il mancato accertamento della responsabilità o della lesione.
Quanto al danno non patrimoniale, il Collegio richiama la decisione n. 17285/2019 e l’indirizzo secondo cui il pregiudizio non patrimoniale non può desumersi in re ipsa dalla violazione di una regola di condotta, dovendo essere dimostrata la concreta incidenza. Richiamate le Sezioni Unite n. 26972 del 2008, ne deduce che la risarcibilità è ammessa solo nei casi previsti dalla legge o in presenza di lesione grave e non futile di un interesse di rilevanza costituzionale. La domanda risarcitoria è pertanto infondata. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova