Furto carta e prelievo con PIN: grave negligenza esclude rimborso (ABF Collegio di Torino n. 2193 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, l’intermediario soddisfa l’onere probatorio di cui all’art. 10 d.lgs. n. 11/2010 quando dimostra, con log informatici e riscontri documentali, che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata mediante autenticazione a doppio fattore. La prova della colpa grave dell’utilizzatore, che grava sul prestatore di servizi di pagamento, può essere fornita anche per presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.: integra colpa grave la condotta di chi lascia lo strumento di pagamento in un luogo non custodito e ne subisca il furto, allorché il prelievo avvenga a distanza di pochi minuti con PIN digitato correttamente al primo tentativo.

Il Fatto

La ricorrente chiede il rimborso di € 2.000,00 per un prelievo eseguito da terzi tramite la propria carta di debito, dopo il furto della borsa lasciata nel portabagagli dell’autovettura in sosta. L’intermediario resiste sostenendo che l’operazione è stata compiuta con la carta fisica originale e con la corretta digitazione del PIN al primo tentativo, in un arco temporale ristretto rispetto al furto.

Il ricorso giunge così all’ABF per il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme prelevate presso uno sportello ATM.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalle fonti in materia di Strong Customer Authentication, individuate negli artt. 97 e 98 della PSD2, negli artt. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 11/2010, nel Regolamento Delegato UE 2018/389 e nei criteri interpretativi EBA. Rileva anzitutto l’onere probatorio a carico dell’intermediario: provare l’autenticazione e la regolare registrazione dell’operazione, oppure la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente.

Sul primo versante il Collegio ritiene l’onere assolto. L’operazione è stata autenticata tramite la carta originale munita di microchip e la corretta digitazione del codice PIN, secondo un sistema a doppio fattore che combina l’elemento di possesso e quello di conoscenza. I log informatici e le evidenze documentali, corredati di legende esplicative, comprovano l’autenticazione e l’assenza di malfunzionamenti.

Il Collegio passa quindi all’esame del comportamento dell’utilizzatore, richiamando il principio del Collegio di Coordinamento n. 22745 del 10 ottobre 2019: la sola regolarità formale dell’operazione non basta, occorrendo elementi di fatto dai quali desumere per presunzioni la colpa grave. Viene citata anche la decisione n. 24366/19, secondo cui non ogni imprudenza integra la colpa grave, ma solo un contegno abnorme e inescusabile, valutato alla luce degli obblighi di custodia dello strumento e di memorizzazione del codice.

Nel caso concreto la ricorrente ha lasciato la borsa, con quattro carte di pagamento, nel portabagagli dell’auto durante una sosta di alcune ore. Il prelievo è avvenuto alle 21.06, poco dopo il furto, con uso immediato di chip e PIN. Per il Collegio questi elementi, uniti alla sottrazione contestuale di altre carte, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti di una grave negligenza, in violazione degli obblighi di custodia dello strumento e delle credenziali.

Il ricorso è pertanto respinto, con conferma dell’esclusione del diritto al rimborso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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