Caller ID spoofing e vishing: colpa concorrente al 50% e rimborso satisfattivo (ABF Collegio di Torino n. 2190 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sull’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, l’intermediario che provi l’autenticazione forte dell’operazione, la sua corretta registrazione e contabilizzazione e l’assenza di malfunzionamenti assolve l’onere probatorio impostogli dall’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. Accertato il caller ID spoofing conclamato, la condotta del cliente che abbia comunicato i codici dinamici integra una colpa concorrente con le criticità organizzative del prestatore di servizi di pagamento, da liquidarsi nella misura del 50%. La ripartizione va computata sull’importo complessivo sottratto e, scomputato il rimborso già eseguito, la quota posta a carico dell’intermediario può ritenersi satisfattiva. La domanda di interessi e rivalutazione proposta per la prima volta in sede di replica è tardiva.

Il Fatto

La ricorrente riferiva di aver ricevuto, in data 15.05.2025, una telefonata da presunti carabinieri che la avvertivano di una frode informatica in corso e di essere stata poi contattata da un sedicente operatore della propria banca, che la convinceva ad eseguire una procedura di falso blocco dei pagamenti sospetti. Solo al termine si avvedeva della truffa e scopriva che tramite la propria carta erano stati eseguiti due pagamenti, per un totale di € 1.002,00.

Sporta denuncia la mattina stessa, la cliente contestava l’accredito della sola prima transazione, pari a € 501,00, e non anche della seconda. L’intermediario, dopo aver rimborsato la prima operazione, aveva poi riaddebitato l’importo. La ricorrente chiedeva quindi il rimborso dei restanti € 501,00, invocando anche l’art. 2050 c.c. e l’art. 82 GDPR; in replica domandava interessi legali e rivalutazione. L’intermediario eccepiva il phishing nella forma del vishing con caller ID spoofing, l’avvenuta trasmissione dell’OTP al recapito censito e la collaborazione attiva della cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. Il consenso del pagatore è elemento necessario dell’operazione: in sua assenza questa non può dirsi autorizzata. Grava sull’intermediario la prova che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, senza malfunzionamenti. Tale onere trova limite nella condotta dell’utente che abbia agito in modo fraudolento o gravemente colposo, ipotesi in cui l’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 11/2010 pone le perdite integralmente a suo carico.

Sul piano probatorio, il Collegio rileva che l’intermediario ha documentato l’assenza di anomalie e l’utilizzo di due fattori di autenticazione: l’elemento di possesso, ossia l’OTP inviato sul recapito censito, e l’elemento di conoscenza, la password. Conformemente ai precedenti ABF richiamati, tra cui il Collegio di Roma, decisione n. 5233/2023, è dunque provata l’autenticazione e la conformità del sistema alla SCA. Superata questa soglia, resta da valutare il comportamento dell’utente ai sensi dell’art. 12.

Dagli atti emerge un fenomeno di caller ID spoofing: le chiamate provenivano da numeri effettivamente riconducibili ai carabinieri e all’intermediario, e gli orari degli screenshot erano compatibili con la vicenda descritta nella denuncia. Lo spoofing conclamato è ritenuto idoneo, secondo l’orientamento dei Collegi, a escludere la colpa grave del cliente. Nella specie, tuttavia, il Collegio ravvisa una colpa concorrente tra le parti, nella misura del 50%, in relazione da un lato alla negligenza dell’utente che ha agevolato la truffa e dall’altro alle criticità organizzative del servizio di pagamento.

Poiché l’importo complessivo sottratto è di € 1.002,00 e l’intermediario aveva già rimborsato una delle due operazioni, il Collegio computa la ripartizione sul totale e scomputa quanto già corrisposto, secondo il criterio seguito in Collegio di Torino, decisione n. 4726/25. La quota del 50% già rimborsata è quindi ritenuta satisfattiva. La domanda di interessi e rivalutazione, formulata per la prima volta in replica, è infine tardiva ai sensi delle Disposizioni ABF. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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