Il vizio di motivazione inammissibile se sollecita rivalutazione del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 36286 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, formalmente articolato come vizio di motivazione, si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. L’affermazione di responsabilità sorretta da un percorso argomentativo congruo, coerente con le risultanze processuali e privo di manifeste illogicità non è sindacabile in sede di legittimità. La censura che solleciti una diversa lettura del compendio probatorio è generica e di natura meramente fattuale, e come tale non ammette rivalutazione in cassazione. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile, in primo e in secondo grado, del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. Nella qualità di socio di una s.r.l. e di gestore di una sala scommesse, gli si contestava di essersi impossessato di energia elettrica mediante la manomissione del contatore posto a servizio dell’esercizio commerciale, attuata con l’apposizione di una calamita sul misuratore.
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la pronuncia del Tribunale. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, rilevando che esso si risolve nella mera riproposizione di censure già compiutamente esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, mediante argomentazioni giuridicamente corrette e immuni da vizi logici manifesti.
Il Collegio ha osservato che il giudice di appello, richiamando le convergenti valutazioni del giudice di primo grado, aveva dato conto dell’affermazione di responsabilità con un percorso argomentativo congruo e coerente con le risultanze processuali, come tale non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, era stato valorizzato il teste, verificatore del gestore elettrico, dal quale era emerso che il ricorrente non soltanto era presente nel locale al momento dell’accesso, allorché l’impianto risultava abusivamente alimentato, ma aveva anche dichiarato di essere «l’utilizzatore» della fornitura.
Su tali elementi la Corte di merito aveva logicamente ritenuto che, nonostante l’allaccio fosse intestato alla società, di cui era legale rappresentante la sorella dell’imputato, risultasse oltre ogni ragionevole dubbio che l’attività fosse gestita dal ricorrente.
La doglianza difensiva è stata quindi qualificata come censura generica e di natura meramente fattuale, volta a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. Il ricorrente si limitava, infatti, a dedurre che nel verbale di verifica egli si fosse qualificato quale «gestore» e non anche quale utilizzatore dell’utenza, senza confrontarsi puntualmente con il complessivo apparato argomentativo della sentenza impugnata né indicare specifici profili di manifesta illogicità della motivazione.
All’inammissibilità è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso