Mandato di arresto europeo: specialità attenuata e pena sospesa (Cass. pen. Sez. VI n. 41705 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di specialità previsto dall’art. 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l’autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo per reati anteriori e diversi da quelli che hanno giustificato la consegna, allorché il procedimento non comporti l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale. In assenza del consenso dello Stato di esecuzione resta preclusa l’esecuzione di misure coercitive, sia durante il procedimento sia in esito allo stesso. La condanna a pena sospesa, non destinata allo stato ad essere eseguita, non integra violazione del principio di specialità e non richiede l’estensione della consegna, salvo che sopravvenga la revoca del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, con conferma della sentenza di primo grado, alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione, commesso tra il 9 luglio 2018 e il 6 marzo 2019, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La data finale coincide con la consegna dell’imputato all’Italia dalla Spagna, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per un altro procedimento.

Con un unico motivo di ricorso, il condannato deduce la violazione dell’art. 405 cod. proc. pen. e l’improcedibilità dell’azione penale per violazione del principio di specialità sancito dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69 del 2005. Sostiene che tale principio operi anche quando il consegnato sia condannato a pena sospesa per fatto anteriore a quello cui si riferisce il mandato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite “Ferrarese” in tema di estradizione. Aggiunge che non sarebbe applicabile la c.d. specialità attenuata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla decisione quadro 2002/584/GAI. Pur ribadendo la regola della Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a procedimento, condannata o privata della libertà per reati anteriori diversi da quello che ha giustificato la consegna, l’art. 27 prevede una serie di eccezioni, talune innovative. Ne deriva un criterio di specialità attenuata, giustificato dall’elevato grado di fiducia tra gli Stati membri, che circoscrive l’incidenza del principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale, impedendo la coercizione ma non il perseguimento penale per altri reati anteriori.

Rileva, in particolare, l’eccezione dell’art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro, che consente allo Stato di emissione di procedere penalmente per reati diversi ed anteriori per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l’applicazione di una misura restrittiva della libertà. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza dell’1/12/2008, C-388/08, Leymann Pustovarov, ha chiarito che, in presenza di un reato diverso, l’assenso deve essere richiesto e ottenuto solo se occorre far eseguire una pena o misura privativa della libertà. L’incriminazione e la condanna sono possibili prima di tale assenso, purché nessuna misura restrittiva venga applicata durante l’esercizio dell’azione penale, il giudizio o in conseguenza di esso.

Tale eccezione è stata recepita nell’art. 26, comma 2, lett. c), della legge n. 69/2005, che esclude il principio di specialità quando il procedimento non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale. Nonostante la diversa formulazione rispetto alla decisione quadro, Sez. 6 n. 39240 del 23 settembre 2011, Caiazzo, ha osservato che la ratio coincide, escludendo l’operatività del principio quando la persona consegnata sia sottoposta a procedimento per fatti anteriori e diversi senza privazione della libertà.

Su questa premessa, la giurisprudenza costante — richiamata anche con Sez. 3 n. 44660 del 13 giugno 2022, Simeoni; Sez. 2 n. 14738 del 19 gennaio 2017, Cascarino — afferma che l’art. 32 della legge n. 69/2005 non osta al procedimento per reati anteriori e diversi, ma preclude, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, l’esecuzione di misure restrittive. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha legittimamente escluso la violazione: la sospensione condizionale, frutto di specifica valutazione dell’autorità giudiziaria, allo stato non è destinata ad essere eseguita. Non dovendosi eseguire alcuna misura restrittiva, non è necessaria la richiesta di estensione della consegna, che sarà invece necessaria in caso di revoca del beneficio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *