Parere negativo sull’acquisto di quote societarie da parte dell’azienda ospedaliera (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 193 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo intestato alla Corte dei conti sugli atti di acquisto di partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P. postula un provvedimento amministrativo perfetto e attuale, non potendo il Collegio esprimersi su fattispecie a formazione progressiva dipendenti dalla volontà di terzi. L’operazione di acquisizione di quote in una società in house a socio unico, in presenza di clausole statutarie di incedibilità delle quote e di un vincolo di unipersonalità non ancora rimosso, ha a oggetto una partecipazione giuridicamente indisponibile e si pone in contrasto con il principio di tipicità e attualità degli atti. Il requisito del controllo analogo congiunto, per essere effettivo, deve tradursi in prerogative di direzione incardinate nello statuto sociale o in patti parasociali opponibili, già perfezionati al momento dell’adozione dell’atto, essendo inidonei i meri accordi non formalizzati. L’assenza di parametri comparativi di mercato, di un piano industriale consolidato sui flussi di ricavo per committente e di margini di sicurezza strutturali integra un difetto assoluto di istruttoria sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliero-universitaria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Commissario Straordinario con cui si disponeva l’acquisizione di quote di partecipazione nel capitale sociale di una società a responsabilità limitata già esistente, qualificata come in house e interamente partecipata all’attualità da altra azienda sanitaria. L’operazione, in luogo della costituzione di un nuovo soggetto giuridico, era motivata dalla riduzione dei costi di avvio, dal minore rischio gestionale e dall’attesa di un risparmio complessivo stimato di circa 395.483 euro annui. La deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
L’istanza è stata avanzata ai fini delle verifiche previste dalla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, con richiesta di parere sul progetto di aggregazione societaria.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto le questioni preliminari di competenza e ammissibilità. Rileva che l’ente istante è una pubblica amministrazione in senso soggettivo, rientrando tra i soggetti sottoposti al controllo, e che l’atto di acquisto di partecipazioni è stato adottato dal Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Direttore Generale, organo competente. Sussiste pertanto l’ammissibilità soggettiva. Quanto al profilo oggettivo, l’operazione si qualifica come acquisto di partecipazioni in una società già costituita e non ricorre alcuna ipotesi derogatoria, con conseguente integrale assoggettamento al controllo e all’onere di motivazione analitica.
Nel merito, la Corte individua un primo vizio assorbente. La società partecipata è configurata dalle Linee Guida regionali secondo un modello rigorosamente unipersonale, con socio unico identificato nell’azienda sanitaria. Lo Statuto vigente, all’art. 6, sancisce l’incedibilità delle quote e la titolarità esclusiva in capo al socio unico. L’ingresso di un secondo socio viola tale assetto. Ne deriva che l’atto di acquisizione ha ad oggetto una partecipazione giuridicamente indisponibile, con nullità dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., non potendo la possibilità dell’oggetto essere demandata a condizioni future incerte. La preclusione non è superabile mediante condizione sospensiva legata alla futura revisione dello Statuto o delle Linee Guida, poiché l’evento dedotto in condizione dipende dalla volontà di un ente terzo e l’impegno di spesa risulta privo dei requisiti di certezza ed esigibilità. L’atto deliberativo deve essere perfezionato in ogni suo elemento costitutivo al momento dell’adozione.
Un secondo profilo riguarda il controllo analogo congiunto. In presenza di una pluralità di soci pubblici tale controllo deve configurarsi come congiunto e sussistere ab origine. Dalla documentazione non emerge la predisposizione degli strumenti necessari: non risultano prodotti schemi di modifica statutaria né bozze di patti parasociali. In mancanza di clausole statutarie o patti che garantiscano al socio di minoranza l’effettivo esercizio dei diritti amministrativi e di indirizzo, la partecipazione rischia di ridursi a mero investimento finanziario passivo. Difetta inoltre il prospetto analitico dei ricavi per committente e la verifica prospettica del rispetto della soglia di fatturato prevalente.
La Sezione censura poi l’istruttoria economico-finanziaria. Per il servizio di maggiore rilevanza l’Amministrazione dichiara di non poter quantificare il beneficio economico, con violazione dell’onere di motivazione sulla congruità della prestazione. Per un altro servizio il Business Plan certifica una coincidenza tra costo esterno e costo previsionale, con risparmio nullo. Il risparmio stimato per il servizio di prenotazione è ritenuto statisticamente irrilevante. La Corte rileva inoltre una contraddittorietà documentale tra l’obiettivo di margine indicato nella relazione e i dati dei prospetti contabili, e un margine operativo talmente esiguo da non garantire la continuità aziendale secondo i principi contabili nazionali, con violazione del principio di prudenza di cui all’art. 2423-bis cod. civ.
Infine, la deliberazione non contiene un’autonoma disamina degli elementi costitutivi dell’aiuto di Stato, limitandosi a disporre la trasmissione degli atti all’Autorità antitrust, il cui intervento non può supplire alla valutazione dell’ente. Le criticità hanno carattere assorbente e ostativo, con conseguente parere negativo.
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Nota della Redazione
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