Gara senza ribasso e sindacato sui punteggi discrezionali (TAR Emilia-Romagna n. 4 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riesame d’ufficio che riconosca alla ricorrente un punteggio maggiore senza modificare la graduatoria finale soddisfa l’interesse strumentale alla riedizione del potere, ma non quello finale all’aggiudicazione: il ricorso principale diventa pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., e nessun risarcimento è dovuto ove la ricorrente resti al terzo posto. La legge di gara che non preveda alcuna sanzione per il superamento del limite dimensionale dell’offerta tecnica non consente l’esclusione, sicché la valutazione integrale dell’offerta ridonda in mero vantaggio per l’offerente. I criteri di valutazione delle offerte interamente discrezionali non sono oggetto di sindacato sostitutivo del giudice, che può caducare la valutazione solo per palese travisamento del dato fattuale o manifesta illogicità o arbitrarietà.
Il Fatto
Il Consorzio Interuniversitario CINECA ha bandito una procedura aperta per il servizio di individuazione, organizzazione e disponibilità dei test center destinati alla prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria in lingua inglese per l’anno accademico 2023/2024. Il corrispettivo, pari a 1.500.000 euro, era fissato in misura non soggetta a ribasso; l’aggiudicazione dipendeva dal solo pregio tecnico, articolato in tre elementi: esperienza nella gestione dei test center, piattaforma di registrazione e pagamento, sedi estere.
Alla gara partecipavano tre operatori. L’aggiudicataria otteneva 92 punti, la seconda classificata 90, la ricorrente 78. Quest’ultima impugnava l’aggiudicazione dolendosi che la propria offerta non fosse stata esaminata per intero, avendo la commissione trascurato le pagine eccedenti il limite della legge di gara. Il CINECA disponeva poi d’ufficio un riesame, che elevava il punteggio della ricorrente a 86 senza mutare la classifica; avverso tale riesame e il contratto medio tempore stipulato la ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo premette che la prova selettiva si è già svolta, l’anno accademico è avviato e il servizio è stato integralmente eseguito, non contestato sul punto: residua perciò il solo interesse risarcitorio. Su questa base il ricorso principale è dichiarato improcedibile, perché il riesame d’ufficio ha soddisfatto l’interesse strumentale alla riedizione del potere senza attribuire il bene della vita. Anche ove le censure fossero fondate, la ricorrente non potrebbe ambire ad alcun risarcimento, essendo rimasta al terzo posto.
Il Collegio dichiara espressamente di fare applicazione del principio della ragione più liquida, dando precedenza alla questione di più immediata soluzione rispetto a quelle logicamente antecedenti, come l’inammissibilità per mancata notifica all’aggiudicataria o la mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza, richiamando sul punto T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, sentenza n. 409/2021.
Quanto ai motivi aggiunti, ne rileva in parte l’inammissibilità: le censure del ricorso principale sono state riproposte con mero rinvio per relationem e trascritte solo in una memoria non notificata. Nel merito, la doglianza sul riesame parziale sconta un duplice errore interpretativo. L’art. 8 del disciplinare fissava i criteri di valutazione ma non imponeva subpunteggi; l’art. 9 richiedeva di individuare l’offerta migliore per ciascun elemento, con coefficiente 1 per la prima e coefficiente da 0 a 0,9 per le altre in proporzione allo scostamento. Il verbale mostra poi che il riesame ha riguardato, in applicazione del principio di conservazione, il solo elemento non integralmente esaminato, con confronto delle tre offerte.
Nemmeno si configura la dedotta eccessiva discrezionalità. La legge di gara delimitava la discrezionalità della commissione e costituiva autovincolo per l’amministrazione, che non poteva introdurre ulteriori criteri; il disciplinare non prescriveva il cd. velo di ignoranza, peraltro in concreto impraticabile in un mercato con pochi operatori e con l’esperienza pregressa tra gli elementi da valutare. Le ragioni della preferenza risultano esplicitate nei verbali, né la ricorrente ha allegato circostanze da cui inferire l’alterazione della classifica.
Sui punteggi, il sindacato giudiziale non è sostitutivo: il giudice non può opporre il proprio opinabile apprezzamento a quello dell’amministrazione, essendo l’intervento caducatorio limitato al palese travisamento del dato fattuale o alla manifesta illogicità o arbitrarietà (richiamate T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, sentenza n. 10468/2023 e C.d.S., Sez. V, sentenza n. 7942/2023). Il divario di 6 e 4 punti imponeva alla ricorrente di dimostrare di poter sopravanzare entrambe le concorrenti. Il confronto dei dati non contestati sul numero di candidati gestiti rende non manifestamente irragionevole il punteggio massimo attribuito alla seconda classificata, mentre la non perfetta idoneità degli spazi fieristici è stata valutata nel terzo elemento. La valutazione dell’offerta della seconda classificata è quindi immune da vizi, il che rende superfluo l’esame delle censure sull’offerta della prima; le spese sono integralmente compensate per la soccombenza virtuale reciproca.
Nota della Redazione
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