Prove di resistenza e voto di lista nel contenzioso elettorale comunale (TAR Puglia n. 244 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio elettorale relativo alle elezioni comunali con turno di ballottaggio, l’interesse a ricorrere va verificato separatamente per ciascun turno. Quanto al primo turno, la prova di resistenza si misura sui voti riportati dalle singole liste, non sui voti complessivi della coalizione che sostiene il candidato sindaco: il voto dato a una lista è voto di lista e non di coalizione. La censura sulla mancata attribuzione di preferenze è inammissibile se il ricorrente non indica il numero dei voti mancanti, l’esatta fonte di prova e le sezioni interessate, non potendo il giudice supplire all’onere di specificità di cui all’art. 40 cod. proc. amm. Nel rito elettorale i motivi aggiunti sono ammissibili solo come esplicitazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, non per vizi inediti emersi da una discovery graduale incompatibile con la celerità del rito.

Il Fatto

I ricorrenti, consiglieri comunali eletti e cittadini iscritti nelle liste elettorali, impugnavano le operazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, contestando l’ammissione di due liste a sostegno del candidato sindaco risultato vincitore al ballottaggio. Deducevano falsità di sottoscrizioni dei presentatori e delle autenticazioni, sulla base di una perizia grafologica e di indagini difensive, e chiedevano la ripetizione della competizione con esclusione delle liste contestate.

Con successivi motivi aggiunti estendevano le censure ad altre liste della medesima coalizione. Un terzo motivo riguardava la mancata attribuzione di preferenze al candidato sindaco soccombente nel turno di ballottaggio, per un numero variabile di voti in alcune sezioni indicate. Il candidato vittorioso proponeva ricorso incidentale condizionato, chiedendo la correzione dei risultati elettorali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’interesse a ricorrere nel sistema elettorale comunale con doppio turno. L’indagine va condotta separatamente per ciascun turno: quanto al primo, il ricorrente deve dimostrare che, in caso di accoglimento, il candidato controinteressato non avrebbe avuto accesso al ballottaggio. Si tratta della prova di resistenza, condizione dell’azione elettorale.

Nel caso concreto la prova non è fornita. Sottraendo dal totale dei voti del candidato sindaco al primo turno i voti complessivi delle due liste contestate, il medesimo candidato avrebbe comunque conseguito un numero di suffragi superiore al competitore e sarebbe comunque approdato al ballottaggio, senza che alcuno raggiungesse la metà dei voti validi.

La difesa dei ricorrenti sosteneva che il consenso elettorale si rivolga alla coalizione nel suo complesso. Il Collegio respinge la tesi: il voto a favore di una lista esprime il gradimento diretto per la lista in quanto tale, non per la coalizione. L’apparentamento risponde all’interesse alla governabilità e resta sullo sfondo delle intenzioni di voto, non indagabile come motivo determinante del consenso. Sul piano processuale, l’unica indagine possibile è se, in mancanza delle liste contestate, il candidato avesse ugualmente accesso al secondo turno.

La censura sul ballottaggio è radicalmente inammissibile. Il motivo, formulato su notizie riferite da scrutatori e rappresentanti di lista, non rispetta il paradigma dell’art. 40 cod. proc. amm., che impone l’indicazione dei motivi specifici a pena di inammissibilità. In materia elettorale il ricorrente deve specificare con immediatezza il numero dei voti mancanti, l’esatta fonte di prova e le sezioni delle irregolarità. Il giudice non può supplire a tale onere, dovendosi salvaguardare, ad elezioni avvenute, il principio di continuità degli organi di governo.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, nel giudizio elettorale, sono ammissibili solo quelli che esplicitano o svolgono censure tempestivamente proposte, non quelli che introducono vizi inediti emersi dalle verifiche istruttorie (C.G.A.R.S. n. 380 del 2020). Nel caso di specie si sottopongono vizi relativi all’ammissione di ulteriori liste, frutto di una discovery graduale incompatibile con la celerità del rito. Ricorso e motivi aggiunti sono quindi dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese, e il Collegio dispone la trasmissione di copia del fascicolo alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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