Gestore subentrato per voltura obbligato alla bonifica anche per la discarica dismessa (TAR Lombardia n. 488 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore che subentra per voltura nella titolarità dell’autorizzazione di una discarica assume l’obbligo di gestire anche i percolati della discarica dismessa, quando il titolo autorizzativo contempli espressamente il collettamento delle acque di percolazione dell’impianto esistente a quello di trattamento. L’attivazione di sfiori non previsti dal titolo integra gestione difforme dalle prescrizioni e non può essere considerata autorizzata per il solo fatto che l’amministrazione ne abbia tollerato gli effetti. Ai fini dell’art. 244, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione è presupposto sufficiente per l’adozione dell’ordinanza motivata di diffida, in applicazione del principio di prevenzione. Nelle materie tecnico-scientifiche le valutazioni dell’autorità sono sindacabili solo per risultati abnormi o evidentemente illogici, non essendo consentito al giudice sostituire propri accertamenti a quelli dell’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti inerti provenienti da acciaierie, subentrato per voltura nella titolarità di un’autorizzazione originariamente rilasciata al Comune. Nel sito insisteva una precedente discarica dismessa, i cui percolati erano convogliati, tramite un impianto di trattamento, al medesimo sistema depurativo. In occasione di precipitazioni intense si attivavano due sfiori che recapitavano le acque eccedenti nel Rio Vergomasco.
A seguito di sopralluoghi e analisi dei sedimenti, l’ARPA accertava il superamento delle CSC per piombo, cadmio e zinco e riconduceva la contaminazione allo scarico non autorizzato dello sfioro del percolato della discarica cessata. La Provincia adottava quindi l’ordinanza di diffida ex art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. La società impugnava l’atto, deducendo di non essere gestore della discarica dismessa, la conformità dello sfioro ai progetti approvati e l’insussistenza della contaminazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di acquiescenza: la presentazione del progetto di regimazione idraulica non costituisce comportamento univocamente diretto ad accettare la diffida, e la società aveva già contestato analoga eccezione nel connesso giudizio.
Sul primo motivo, il TAR ricostruisce i titoli autorizzativi. L’atto dirigenziale n. 1422 del 23 maggio 2005 prevedeva espressamente la raccolta delle acque di percolazione sia della discarica esistente sia di quella nuova, con collettamento all’impianto di trattamento. La proroga del 2010 e la modifica del 2016 confermano che tutte le acque dovevano essere depurate prima dello scarico. Gli sfiori non risultano mai contemplati nei titoli: la tolleranza delle periodiche pulizie dell’alveo non equivale ad autorizzazione, essendo allora ignota all’amministrazione la loro origine.
Quanto alla qualità di gestore, è pacifico che con la voltura la ricorrente sia subentrata nella titolarità dell’autorizzazione, che menziona la discarica dismessa. Le attività di gestione dei percolati non sono quindi “opere compensative”, ma adempimento degli obblighi di gestore dell’impianto.
Sul secondo motivo, il TAR richiama il principio per cui nelle materie tecnico-scientifiche le valutazioni dell’autorità sono ampiamente discrezionali, sindacabili solo per risultati abnormi o illogici (Cons. Stato sez. IV n. 3424 del 2022). La relazione ARPA del 19 ottobre 2021 smentisce l’erroneo utilizzo dei criteri sulla matrice suolo e spiega in modo esaustivo perché gli inquinanti critici nei sedimenti, assenti nelle acque, vadano ricondotti al percolato della discarica dismessa, quale “memoria storica” della contaminazione. La Provincia ha fatto corretta applicazione del principio di precauzione e del criterio del più probabile che non.
Sul terzo motivo, la Corte osserva che l’art. 244, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 richiede, quale presupposto dell’ordinanza, il solo superamento delle CSC, in linea con il principio di prevenzione (Cons. Stato sez. IV n. 2195 del 2020). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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