Il trasferimento sopravvenuto non è autotutela e non travolge le spese cautelari (TAR Lombardia n. 489 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento sopravvenuto del ricorrente, che soddisfi l’interesse azionato, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il provvedimento successivo non integra annullamento d’ufficio in autotutela del precedente atto qualora la sua motivazione non contenga alcun riferimento né al provvedimento impugnato né all’istanza originaria. La richiesta di revoca, ex art. 57 cod. proc. amm., della statuizione di condanna alle spese della fase cautelare presuppone la qualificazione del nuovo atto come autotutela e richiede che il ricorrente alleghi gli elementi del relativo procedimento. In difetto, la condanna alle spese cautelari resta ferma.

Il Fatto

Il ricorrente, militare assegnato a un reparto operativo dell’Aeronautica Militare in provincia di Brescia, presenta istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 per assistere un congiunto residente nel territorio della provincia di Lecce. L’Amministrazione respinge l’istanza rilevando una carenza organica nel ruolo e nella professionalità dell’istante e la necessità di salvaguardare la funzionalità dei reparti operativi.

Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lombardia. La domanda cautelare è respinta con ordinanza n. 645 del 10.09.2022, con condanna del ricorrente alle spese della relativa fase. Successivamente il ricorrente propone motivi aggiunti sulla base della documentazione versata in giudizio dal Ministero della Difesa. In corso di causa sopravviene il trasferimento del ricorrente presso un reparto in provincia di Lecce, disposto a domanda ed efficace dall’11.12.2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’avvenuto trasferimento del ricorrente nella provincia ove risiede il congiunto da assistere soddisfa l’interesse sostanziale azionato e fa venir meno l’interesse alla decisione della causa.

Il punto centrale riguarda la qualificazione del provvedimento sopravvenuto. Il ricorrente assume che esso costituisca annullamento d’ufficio in autotutela del diniego impugnato e su questa premessa chiede la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, oltre alla revoca della statuizione di condanna alle spese cautelari disposta dall’ordinanza n. 645 del 10.09.2022.

Il Tribunale esclude la qualificazione prospettata: nella motivazione del nuovo provvedimento non vi è alcun riferimento né al precedente diniego né all’originaria istanza di trasferimento. Manca dunque il collegamento tra i due atti che solo consentirebbe di leggere il secondo come esercizio del potere di autotutela sul primo.

Il Collegio aggiunge un rilievo sull’onere argomentativo del ricorrente. Questi non chiarisce se l’ordine di trasferimento sia intervenuto a seguito di una rivalutazione della situazione originaria o per circostanze sopravvenute, e non produce alcun atto del relativo procedimento. L’onere di allegazione non è quindi assolto.

Ne discende il rigetto della richiesta di revoca ex art. 57 cod. proc. amm. della condanna alle spese della fase cautelare. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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