Giudicato di annullamento del DCA travolge il contratto e impone la riedizione (Cons. Stato n. 4540 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo che fissa i tetti di spesa per l’ospedalità convenzionata travolge il contratto stipulato sulla sua base, poiché la capacità di diritto privato dell’ente pubblico è condizionata dal previo accertamento provvedimentale di conformità del regolamento negoziale agli interessi pubblici. La clausola di salvaguardia contenuta nel contratto non può paralizzare l’ottemperanza al giudicato, una volta che questo abbia inciso sulla parte del rapporto oggetto di contenzioso. È irrilevante che la pretesa abbia natura economica, perché oggetto del giudizio di ottemperanza è l’esecuzione del giudicato implicante un nuovo esercizio del potere. Il rifiuto aprioristico di eseguire la sentenza e l’inerzia rispetto alla necessità di una nuova istruttoria integrano violazione del giudicato.
Il Fatto
Una casa di cura convenzionata ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Cons. Stato Sez. III n. 4957/2023, con cui era stato accolto, in riforma della decisione di primo grado, il ricorso per l’annullamento del decreto commissariale n. 89 del 16 febbraio 2016. Quel provvedimento aveva definito i tetti di spesa per l’ospedalità convenzionata per l’esercizio 2016/2017. La sentenza di annullamento era stata impugnata con ricorso per revocazione, respinto con sentenza n. 608/2024.
La struttura sanitaria ha quindi chiesto l’ottemperanza al giudicato. Si sono costituite per resistere la Regione e l’azienda sanitaria locale, eccependo il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, ma nel caso concreto si controverte della legittimità della riedizione del potere amministrativo a seguito di giudicato di annullamento, in materia peraltro devoluta alla giurisdizione esclusiva. È irrilevante che la pretesa abbia natura economica, perché l’azione riguarda l’esecuzione di un giudicato che implica un nuovo esercizio del potere.
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità fondata sulla clausola di salvaguardia. Si è formato un giudicato non solo sulla fondatezza della pretesa, ma prima ancora sulla sua ammissibilità. La caducazione del provvedimento presupposto produce effetto caducante sul contratto, che diversamente resterebbe privo dell’accertamento di compatibilità dell’impegno negoziale con gli interessi pubblici. La stessa resistente ammette che l’annullamento ha inciso sull’importo del limite di spesa: per quella parte la clausola non può avere effetto paralizzante.
Nel merito, il giudicato si è formato sul difetto di istruttoria: l’amministrazione non aveva coordinato i limiti di spesa con l’effettivo fabbisogno posto a base dell’accreditamento dei posti letto. La tesi regionale, secondo cui l’annullamento avrebbe inciso solo sull’importo massimo e non sui contratti, non è consentita dal tenore del giudicato. Il decreto annullato è atto presupposto rispetto ai contratti, e l’annullamento del provvedimento presupposto non può lasciare integro il contratto stipulato sulla sua base.
Il Collegio richiama l’indirizzo maturato in materia di contratti di appalto, secondo cui l’annullamento giurisdizionale che travolge l’intera procedura di affidamento comporta l’automatico travolgimento del contratto, senza necessità di dichiararne l’inefficacia (Cons. Stato Sez. V n. 589 del 2023; Cons. Stato Sez. III n. 8773 del 2022). Richiama inoltre l’orientamento che consente al giudice dell’ottemperanza di pronunciarsi sull’inefficacia del contratto, se il giudice della cognizione non lo abbia fatto e il ricorrente abbia formulato la relativa domanda (Cons. Stato Sez. V n. 788 del 2021; C.G.A.R.S. n. 861 del 2024).
Quanto all’argomento secondo cui la nuova istruttoria non determinerebbe necessariamente un tetto maggiore, il Collegio osserva che si tratta di tesi che andrebbero poste a fondamento di un provvedimento esplicito, all’esito della riedizione del potere, non di una memoria difensiva. Ciò che risulta lesivo del giudicato è il rifiuto aprioristico della sua esecuzione, cioè l’inerzia rispetto alla necessità di un nuovo esercizio del potere. Il ricorso è quindi accolto, con ordine alle resistenti di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza, impregiudicata ogni valutazione sui contenuti della riedizione. Le spese sono poste a carico delle resistenti in solido.
Nota della Redazione
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