Inammissibile il ricorso per cassazione per censure su accertamenti di fatto e mancata reiterazione delle istanze istruttorie (Cass. civ. Sez. 3 n. 13745 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione che censuri profili estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata, come la sussistenza della colpa o della buona fede della parte, quando il giudice di merito abbia fondato la decisione esclusivamente sul difetto di prova del danno. La valutazione della sufficienza e della serietà delle prove del danno-conseguenza, ivi compresa la perdita di una chance, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non apparente né contraddittoria. La parte che lamenti la mancata ammissione di mezzi istruttori ha l’onere di reiterare specificamente le richieste in sede di precisazione delle conclusioni, a pena di abbandono, e deve dimostrare di averlo fatto nel ricorso per cassazione, indicando il contenuto e la rilevanza delle prove, ai sensi degli artt. 366, primo comma, nn. 4 e 6, e 346 c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio una società di calcestruzzi per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una illegittima iscrizione ipotecaria sui propri beni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento di una somma a titolo risarcitorio.
La Corte d’appello, in riforma della decisione, aveva rigettato la domanda, ritenendo non sufficientemente provati i danni allegati dall’attore, e lo aveva condannato alla restituzione di quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia l’attore ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si censurava la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., sotto un duplice profilo. In primo luogo, il ricorrente contestava la ritenuta buona fede della società nell’iscrizione dell’ipoteca; sul punto, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura per difetto di interesse, poiché la corte territoriale non aveva fondato la decisione su tale elemento, ma esclusivamente sull’insufficienza della prova del danno. In secondo luogo, il ricorrente deduceva l’erronea valutazione delle prove del danno, richiamando il criterio del “più probabile che non” e la natura equitativa della liquidazione della perdita di chance.
Quanto a tale secondo profilo, la Corte ha osservato che la corte d’appello aveva correttamente applicato la regola sull’onere della prova, spettando al danneggiato dimostrare i danni dedotti, e aveva ritenuto le prove insufficienti con motivazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. In particolare, con riferimento alla mancata vendita dell’immobile, era stata ritenuta non dimostrata la serietà della proposta di acquisto e, in ogni caso, non provato il pregiudizio da perdita di valore dei beni nel periodo rilevante. Le censure sono state pertanto valutate come generiche e risolventesi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione di diverse norme processuali in relazione alla mancata ammissione di mezzi istruttori, volti a dimostrare i danni da perdita di chance e da mancato accesso al credito. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per la genericità delle censure, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. e, comunque, per la mancata dimostrazione, a norma dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., dell’avvenuta reiterazione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, onere richiesto a pena di abbandono delle stesse, secondo i principi consolidati richiamati dalla Corte.
L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, concernente la violazione dell’art. 96, secondo comma, c.p.c., è stato dichiarato assorbito dal mancato accoglimento del ricorso principale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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