Giudicato amministrativo e inottemperanza: liquidazione del danno e poteri del commissario (C.G.A.R.S. n. 899 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a una sentenza recante condanna generica al risarcimento, liquida il danno nel rispetto della cornice tracciata dal giudicato, senza nuova cognizione del rapporto sostanziale. La liquidazione avviene sulla base delle perizie extragiudiziarie asseverate non contestate, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., e dei criteri direttivi già fissati in motivazione. L’omesso pagamento delle spese di lite liquidate costituisce autonomo profilo di inadempimento del giudicato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va irrogata quando la contestuale nomina del commissario ad acta assicuri l’esecuzione.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inefficace la S.C.I.A. presentata ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un traliccio, ingiungendo la demolizione e il ripristino dei luoghi. Il TAR Sicilia aveva annullato gli atti, respingendo la domanda risarcitoria; in appello il C.G.A.R.S., con sentenza n. 781 del 9 agosto 2021, aveva riconosciuto la responsabilità dell’Ente e pronunciato condanna generica, demandando la liquidazione all’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. e imponendo all’Amministrazione un’offerta risarcitoria entro centottanta giorni, oltre al pagamento delle spese di lite.
Il Comune non ha formulato alcuna offerta né ha corrisposto le spese, liquidate in euro 9.729,87. Due diffide sono rimaste senza riscontro. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la quantificazione giudiziale del danno, la condanna al pagamento, la nomina di un commissario e la penalità di mora. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto precettivo del giudicato. La sentenza n. 781/2021 aveva accertato la condotta antigiuridica, la colpa, il nesso causale e l’ingiustizia del danno, limitando il risarcimento ai mancati introiti nel solo territorio comunale e alle spese di locazione documentate, con esclusione dei riflessi negli altri comuni. Il comando imponeva un comportamento attivo e puntuale: offerta risarcitoria congrua e pagamento delle spese.
L’inottemperanza è ritenuta piena e inconfutabile. La sentenza è stata comunicata il 9 agosto 2021, da tale data decorreva il termine perentorio; nessuna offerta è stata formulata, le spese non sono state pagate, le diffide sono rimaste senza riscontro e non risultano deliberazioni o determinazioni attuative. L’inerzia, protrattasi per oltre tre anni, assume i tratti di una resistenza oppositiva al comando giudiziale, priva di giustificazione.
Passando alla liquidazione, il Collegio ribadisce che la funzione dell’ottemperanza è di esecuzione del giudicato, non di nuova cognizione. Entro il perimetro fissato dalla sentenza del 2021, il giudice si basa sulle perizie asseverate del tecnico di parte, non contestate dal Comune, che stimano il mancato guadagno in euro 16.910,76 e documentano canoni di locazione per euro 1.600,00. Il danno in linea capitale è pertanto determinato in euro 18.510,76; rivalutazione e interessi sono rimessi all’Amministrazione o al commissario, con esclusione di ogni anatocismo.
Quanto alle spese di lite, la condanna aveva natura immediatamente esecutiva e non richiedeva attività istruttoria né valutazione discrezionale. Il loro mancato pagamento integra autonomo inadempimento. Il Collegio assegna sessanta giorni per l’integrale adempimento e, in difetto, affida l’esecuzione a un commissario ad acta.
Non ricorrono invece i presupposti per la penalità di mora, considerata la contestuale nomina commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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