Responsabilità da contaminazione storica e nesso causale secondo il più probabile che non (Cons. Stato n. 9330 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 cod. ambiente, l’amministrazione competente non è tenuta a fornire prova di incontrovertibile evidenza scientifica del nesso eziologico tra attività industriale e inquinamento. È sufficiente che il nesso ipotizzato sia più probabile che non, secondo il canone civilistico, e non secondo lo standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La prova può essere data anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., valorizzando la vicinanza dell’impianto all’inquinamento e la corrispondenza tra sostanze ritrovate e componenti impiegati. Il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a prospettare il dubbio circa una responsabilità di terzi, ma deve indicare, con analiticità pari a quella dell’amministrazione, quale altra impresa e per quale specifica causalità debba rispondere. Le norme del codice dell’ambiente in materia di bonifica si applicano anche alle contaminazioni storiche, perché non sanzionano retroattivamente la condotta ma apprestano un rimedio attuale alla perdurante contaminazione.

Il Fatto

La società proprietaria di un’area industriale di Fabriano, dopo aver riscontrato il superamento delle soglie di contaminazione, notificava alla Provincia l’inquinamento in qualità di proprietario non responsabile, non avendo mai svolto attività produttiva sul sito. All’esito delle indagini di caratterizzazione, la Provincia individuava con determinazione dirigenziale il precedente proprietario — che nell’area aveva operato dal 1989 al 2000 nella produzione metalmeccanica — quale responsabile della contaminazione delle acque sotterranee da tetracloroetilene.

Il TAR Marche accoglieva in parte il ricorso, limitatamente alla matrice terreno, e lo respingeva quanto alla matrice acque sotterranee. La società proponeva appello, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, il difetto di competenza della Provincia e l’irregolarità delle operazioni di campionamento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello, muovendo dal quadro normativo degli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006 e confermando la distinzione dei ruoli: alla Provincia spetta l’individuazione del responsabile ai sensi dell’art. 244, comma 2 e dell’art. 245, comma 2, mentre le funzioni di bonifica restano attribuite alla Regione, legittimamente delegabili ai Comuni. Nessun difetto di competenza è dunque ravvisabile.

Sul piano delle garanzie procedimentali, la Corte rileva che la società ebbe rituale comunicazione di avvio del procedimento, completa di relazione istruttoria, e scelse di non presentare osservazioni né di chiedere proroga. Nessun obbligo di notifica era configurabile in capo all’amministrazione durante la caratterizzazione condotta dal proprietario non responsabile.

Il nucleo argomentativo riguarda il nesso causale. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1969 del 2025, n. 4588 del 2022, n. 1776 del 2023, n. 172 del 2021 e l’Adunanza plenaria n. 10/2019, nonché la Corte di Giustizia UE n. 534 del 2015, la Sezione ribadisce che l’accertamento segue il canone del più probabile che non, con rielaborazione della nozione di causa in termini di aumento del rischio. Possono soccorrere le presunzioni semplici (Sez. V n. 3885 del 2009), mentre il responsabile individuato deve indicare concretamente la diversa causalità (Sez. IV n. 5668 del 2017).

Nel caso concreto gli elementi — superamento del limite per il tetracloroetilene nei piezometri di valle, minima presenza a monte, compatibilità del solvente con il ciclo produttivo dello sgrassaggio, autorizzazioni allo stoccaggio di solventi, cessazione dell’attività nel 2000 e successivo riscontro di superamenti nel 2001 — sono chiari, precisi e concordanti. L’appellante non ha offerto spiegazioni causali alternative né contestazioni documentate.

La Corte esclude l’applicazione retroattiva illegittima: la disciplina si applica alle contaminazioni storiche perché appresta un rimedio attuale (Sez. IV n. 2195 del 2020). Le censure sull’acquisizione dei dati sono respinte: le risultanze furono approvate e validate dall’ARPAM e dalle autorità competenti, e le doglianze formali non indicano concreti riflessi sull’attendibilità delle misurazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2727 c.c.

Tutte le 706 sentenze sull'art. 2727 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *