Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito Pinto (TAR Campania n. 1363 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al titolo esecutivo formatosi ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo, accertato il perfezionamento del giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 5-sexies, comma 5, legge n. 89/2001, ordina all’amministrazione debitrice il puntuale pagamento delle spettanze entro un termine perentorio. All’inottemperanza consegue la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, e la nomina sin d’ora del commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza ulteriori oneri a carico dell’erario.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al decreto con cui la Corte d’appello di Napoli, in data 4.8.2021, ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare in loro favore, quali distrattari delle spese di lite, euro 41,58 per esborsi ed euro 390,00 per compensi, oltre spese generali. Il titolo è stato notificato all’ente debitore il 2.09.2021 e, non opposto, è divenuto definitivo come da attestazione del 12.11.2021.
Decorsi senza esito i termini dilatori previsti dalla normativa speciale, i ricorrenti chiedono l’ordine di pagamento, la condanna alla penalità di mora e, in caso di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.. È altresì ammissibile: il titolo è stato notificato, il giudicato si è formato ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Sul punto il Tribunale richiama espressamente la disciplina della legge n. 89/2001, rilevando l’inutile decorso del semestre dall’invio dell’autodichiarazione e della documentazione di cui all’art. 5-sexies, comma 5, effettuato con pec del 2.9.2021. Il riscontro positivo di tali condizioni consente di accogliere la domanda di esecuzione.
Nel merito, il Collegio ordina al Ministero della Giustizia di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. L’ordine è modellato sul contenuto del provvedimento della Corte d’appello, di cui recepisce integralmente le statuizioni economiche in favore dei distrattari.
Quanto alla misura coercitiva, il Tribunale dispone il pagamento della penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, ovvero sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione; decorso quest’ultimo, resta onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta. La penalità opera dunque come strumento di coazione indiretta all’adempimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura della Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, vigente ratione temporis, con la conseguenza che nessun nuovo onere grava sull’amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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