Home banking con le credenziali rubate da altri: frode informatica aggravata anche per chi usa solo il conto (Cass. pen. Sez. II n. 14918 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’aggravante del furto di identità digitale, di cui all’art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., nel caso di abusivo utilizzo di codici informatici funzionale ad intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, anche qualora le credenziali di accesso siano state previamente reperite od ottenute da soggetti terzi. (Rv. 289839-02)
Integra il delitto di frode informatica aggravata, ex art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., dal furto di identità digitale la condotta di chi accede abusivamente al sistema operativo di un servizio di “home banking” mercè l’utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della persona offesa, per procurarsi un ingiusto profitto attraverso operazioni di trasferimento di denaro, con artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare del rapporto bancario. (Rv. 289839-01)
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno confermava la condanna a due anni di reclusione e 800 euro di multa per frode informatica (art. 640-ter cod. pen.). I codici di accesso all’home banking di un correntista, carpiti da ignoti, erano stati usati per accedere al sistema della banca e stornare somme dal conto della persona offesa verso un conto intestato all’imputato, per circa 17.900 euro.
L’imputato sosteneva che l’aggravante del furto di identità digitale non potesse essergli contestata, essendo stato assolto dal reato di accesso abusivo ex art. 615-ter cod. pen.; che la Corte d’appello non avesse motivato sulla richiesta di escludere l’aggravante del danno di rilevante gravità (art. 61, n. 7, cod. pen.); che fosse stata ignorata la richiesta di riqualificare il fatto in appropriazione indebita; che pena e diniego delle attenuanti generiche fossero immotivati, trattandosi di incensurato che aveva solo collaborato a una truffa ideata da altri.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’abusivo utilizzo di codici informatici, anche se ottenuti da terzi, integra l’aggravante quando l’agente li usa per intervenire indebitamente su dati o programmi di un sistema informatico per procurarsi un ingiusto profitto: rileva non la modalità di acquisizione delle credenziali, ma la loro utilizzazione consapevole per un’interferenza non autorizzata. L’accesso all’home banking con le credenziali della persona offesa e il trasferimento di denaro, con artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare del rapporto, integrano la frode informatica aggravata ex art. 640-ter, comma terzo, cod. pen.
Sull’aggravante del danno rilevante, i giudici di appello non avevano risposto, ma il motivo era manifestamente generico. Vale il principio per cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro la sentenza che non abbia esaminato un motivo di appello inammissibile ab origine, perché l’accoglimento non produrrebbe alcun esito favorevole nel rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 2019). Lo stesso vale per l’appropriazione indebita: l’art. 646 cod. pen. presuppone un previo legittimo possesso del bene (Sez. 5, n. 34768 del 2022), mentre l’imputato aveva acquisito somme sottratte dal conto altrui, mai possedute prima; la stessa difesa ammetteva la messa a disposizione del conto per far transitare il denaro.
Sulla pena, la censura mira a una nuova valutazione di congruità non consentita in sede di legittimità: per una pena non di gran lunga superiore alla media edittale basta il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 2017). Il diniego delle attenuanti generiche è motivato con la gravità dei fatti e l’assenza di resipiscenza; l’incensuratezza non ne impone la concessione (Sez. 1, n. 39566 del 2017). Il ricorrente è stato condannato alle spese e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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