Giudizio attitudinale negativo e perizia psicologica privata di parte (Cons. Stato n. 8044 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità psico-attitudinale espresso dalla commissione di un concorso pubblico costituisce espressione di discrezionalità tecnica e come tale è sindacabile solo ove risulti inattendibile o intrinsecamente illogico. La perizia psicologica redatta da professionista privato in regime libero-professionale è scrittura privata, priva di fede privilegiata, e ha valore di mero elemento indiziario, non idoneo da solo a dimostrare l’erroneità del giudizio concorsuale. Un accertamento clinico successivo, reso fuori dal contesto selettivo, non smentisce né invalida retroattivamente la valutazione attitudinale, perché attesta un’evoluzione e non una rettifica e opera su un ambito non coincidente. Il giudice non è tenuto a disporre CTU o verificazione quando la documentazione di parte non offra un principio di prova apprezzabile, configurandosi altrimenti un’istruttoria di carattere esplorativo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui la commissione del concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato lo aveva dichiarato inidoneo per carenza dei requisiti attitudinali, avendo conseguito una media inferiore al minimo previsto dal bando. Aveva dedotto violazione del bando, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, sostenendo il contrasto tra i profili di inidoneità psicologica rilevati e i precedenti accertamenti psicofisici positivi. A sostegno aveva prodotto certificazioni psicologiche private e chiesto una CTU.

Il TAR, respinta l’istanza cautelare, aveva rigettato il ricorso riconoscendo il giudizio della commissione chiaro ed esaustivo. L’appellante ha quindi impugnato la sentenza lamentando l’error in iudicando per illogicità della motivazione e l’omessa valutazione delle richieste istruttorie, con violazione del principio della full jurisdiction.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio concorsuale come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto ove inattendibile o illogico, richiamando il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 596/2021) e quello secondo cui i giudizi psico-fisici negativi sono irripetibili salvo abnormità (Cons. Stato, sez. IV, n. 2833/2021; sez. II, n. 3764/2021). Riconosce poi gli orientamenti che, sulla scia della storica decisione n. 601/1999, ammettono un sindacato non confinato alla sola abnormità, ma volto a verificare l’attendibilità del giudizio e il rispetto delle sue regole di formazione, non potendo la somma di irripetibilità, irrilevanza degli accertamenti privati e impossibilità di accesso alla documentazione rendere il controllo solo apparente.

Su questo crinale la Corte distingue la natura dell’atto. Le valutazioni dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale sono atti pubblici con fede privilegiata fino a querela di falso; la valutazione dello psicologo privato è invece scrittura privata, liberamente valutabile come semplice elemento indiziario, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 4933/2016 e a Cass. civ., sez. III, ord. n. 8356/2023.

La perizia prodotta non offre un principio di prova sufficiente. Le affermazioni sono generiche e attestano solo l’assenza di psicopatologia in atto, già acclarata dalla commissione medica. Il documento semmai conferma l’impressione di una visione idealizzata e superficiale del ruolo e mostra un’evoluzione, non una rettifica: non dimostra che le qualità fossero presenti al momento della valutazione, né indica errori metodologici o diagnostici. Il Collegio rileva altresì che chi si sottopone a un accertamento privato fuori dal contesto selettivo mira a mostrarsi migliore rispetto alla prova concorsuale.

Né sussiste la dedotta violazione della full jurisdiction: la commissione ha considerato curriculum, dimensioni personologiche e capacità critiche, somministrando una batteria di test approvata con decreto del Capo della Polizia. La limitata rilevanza della perizia non costituisce principio di prova apprezzabile su cui innestare l’istruttoria richiesta, che avrebbe carattere esplorativo. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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