Confisca definitiva e sgombero dell’immobile: atto dovuto senza obbligo di preventiva destinazione (Cons. Stato n. 8321 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca definitiva di un bene immobile ne determina l’acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato libero da oneri e pesi e costituisce una cesura legale obbligata dei rapporti anteriormente costituiti sul bene. L’ordinanza di sgombero costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo ed è atto vincolato, non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione. Ai sensi dell’art. 52, quarto comma, d.lgs. n. 159/2011 la confisca definitiva produce lo scioglimento ope legis dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, cosicché nessuna dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva è richiesta all’amministratore giudiziario. La cognizione del giudice amministrativo resta limitata all’ordinanza di sgombero e non si estende ai vizi del provvedimento di confisca, devoluti al giudice penale. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Gli appellanti, legali rappresentanti di una società, occupavano un immobile confiscato alla criminalità organizzata in forza di un contratto di comodato registrato nel 2017 e di un contratto di locazione. Con ordinanza notificata il 19 marzo 2024 l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ne disponeva lo sgombero ai sensi dell’art. 2-decies, secondo comma, legge n. 575/1965.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 4007 del 2025, respingeva il ricorso. Gli appellanti riproponevano in appello le censure di primo grado: onere della prova, difetto di giurisdizione in favore del giudice civile, necessità della clausola risolutiva espressa, mancata destinazione preventiva, omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione dell’affidamento. N Nelle more lo sgombero veniva eseguito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 159/2011: a seguito della confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. L’assoggettamento al regime demaniale comporta inalienabilità e il potere-dovere dell’Amministrazione di azionare ogni misura di tutela, anche ai sensi dell’art. 823, secondo comma, cod. civ. Il bene assume un’impronta rigidamente pubblicistica e l’ordinanza di sgombero non necessita di ulteriore motivazione.

Quanto al rapporto tra confisca e destinazione, la Corte ribadisce che lo sgombero è atto dovuto ai sensi dell’art. 47, secondo comma, d.lgs. n. 159/2011, non condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5561 del 2017, n. 2682 del 2016, n. 3169 del 2014 e n. 4813 del 2022.

Sul secondo e terzo motivo il Collegio condivide l’indirizzo secondo cui spetta al giudice penale l’accertamento dei confini della confisca e dell’estraneità del terzo in buona fede, con la conseguenza che la cognizione amministrativa resta circoscritta all’ordine di rilascio. L’omessa comunicazione di avvio è coperta dall’art. 21-octies legge n. 241/1990. La Corte esclude un diritto inviolabile al domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico al contrasto della criminalità organizzata e ritiene irrilevanti le esigenze abitative.

Nel merito, l’art. 52, quarto comma, d.lgs. n. 159/2011 stabilisce in modo inequivoco lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento: non era quindi necessario avvalersi della clausola risolutiva né allegare il contratto di locazione, posto che l’immobile era stato confiscato con provvedimento divenuto definitivo il 26 gennaio 2021. Anche il comodato si è sciolto ope legis, a nulla rilevando la pendenza dell’incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Milano.

Nessuna violazione dell’art. 45-bis d.lgs. n. 159/2011, poiché lo sgombero notificato nel marzo 2024 è stato eseguito solo il 4 aprile 2025, con ampio margine rispetto alla confisca. L’ordine è stato correttamente notificato agli occupanti in qualità di soci amministratori. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per particolari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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