Giudizio di avanzamento militare, giudicato cassatorio e limiti dell’ottemperanza (Cons. Stato n. 8949 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un giudizio di avanzamento a scelta dei militari produce un effetto puramente cassatorio e rinnovatorio: impone all’amministrazione di rieditare il potere valutativo «ora per allora», secondo la metodologia indicata dalla sentenza, ma non attribuisce al ricorrente vittorioso il bene della vita finale. La promozione al grado superiore non è mai effetto automatico del giudicato, salvo rarissimi casi patologici in cui la sentenza rechi un effetto ordinatorio espressamente statuito in dispositivo. Il vincolo conformativo riguarda solo il quomodo dell’azione amministrativa e mai il suo risultato, che resta nel tratto libero del potere. Ne consegue che la conferma dell’esito precedente e la mancata promozione all’esito della rinnovazione non integrano, per ciò solo, elusione o violazione del giudicato, e il ricorso per ottemperanza va dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Un ufficiale superiore dell’Esercito, giudicato idoneo all’avanzamento con un punteggio collocatolo al quinto posto della graduatoria, impugnava il verbale della commissione superiore di avanzamento e il provvedimento di promozione del parigrado primo classificato. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; il Consiglio di Stato, in sede di appello, accoglieva la domanda annullando il giudizio per eccesso di potere in senso relativo e imponendo la rinnovazione della procedura «ad esito libero», con implementazione della motivazione su incarichi, encomi, iter formativo e docenza.
La commissione rinnovava la valutazione in due successive tornate. Un primo ricorso per ottemperanza veniva accolto con sentenza che ravvisava il difetto di omogeneità del metro valutativo e disponeva un’ulteriore rinnovazione. All’esito del terzo giudizio l’ufficiale veniva equiparato ai controinteressati nel punteggio, ma non veniva promosso per la maggiore anzianità in grado del parigrado. Contro il nuovo verbale l’interessato proponeva un secondo ricorso per ottemperanza, deducendo violazione ed elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Consiglio rileva la tardività della memoria depositata dal Ministero oltre il termine dimidiato di quindici giorni liberi, anticipato al giorno antecedente non festivo ai sensi dell’art. 52, comma 3, c.p.a. La memoria non può nemmeno valere come replica, perché controdeduce analiticamente alle doglianze introduttive e non si limita a contrastare le difese avversarie.
Nel merito il Collegio ricostruisce gli effetti del giudicato di annullamento. Richiamati gli artt. 1090 c.m. e 710, comma 5, r.m., si afferma che l’annullamento ha efficacia solo cassatoria e rinnovatoria. La promozione non è effetto automatico, salvo casi eccezionali in cui la sentenza rechi un effetto ordinatorio espressamente in dispositivo. Il principio di separazione dei poteri, declinato dall’art. 34, comma 2, c.p.a., impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
Il bene della vita riconoscibile in ottemperanza è dunque solo strumentale e procedimentale: la rinnovazione del giudizio emendata dai vizi rilevati. L’amministrazione è vincolata alle prescrizioni metodologiche, non all’esito. L’accertamento della violazione o elusione va condotto con i parametri del giudizio di legittimità e solo un positivo riscontro consente di accedere ai poteri sostitutivi, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. III, n. 347 del 2016 e di Cons. Stato, sez. IV, n. 4638 del 2012.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il verbale impugnato ha chiarito l’iter logico seguito su tutti gli elementi di cui all’art. 1058, comma 5, c.m., riconoscendo la prevalenza dell’ufficiale sulle benemerenze e quella dei parigrado su formazione e titoli. La promozione del controinteressato deriva dalla maggiore anzianità in grado, criterio predeterminato dalla legge e non derogabile dalla commissione, ai sensi dell’art. 702, comma 3, r.m. Il nuovo giudizio costituisce pertanto corretta esecuzione del giudicato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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