Giudizio immediato, irrilevante il nuovo interrogatorio dopo ulteriori indagini (Cass. pen. Sez. III n. 37175 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio immediato, sia tipico sia cautelare, non è necessario un nuovo interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare quando, dopo l’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., sopravvengano ulteriori atti di indagine. L’art. 453 cod. proc. pen. richiede l’interrogatorio sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova, non su tutti quelli acquisiti successivamente. Solo se le acquisizioni posteriori introducono, sul piano oggettivo, elementi decisivi in chiave di rappresentazione dell’evidenza, il rito non può ritenersi validamente instaurato. La richiesta di incidente probatorio ex art. 392 cod. proc. pen. resta soggetta allo sbarramento temporale delle indagini preliminari, non superabile per effetto dell’ammissione al giudizio abbreviato.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato il ricorrente a nove anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie e dei figli di lei. La Corte di appello aveva confermato la decisione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del decreto di giudizio immediato per mancanza di rituale interrogatorio e il rigetto della richiesta di incidente probatorio, formulata dopo l’ammissione del rito abbreviato.

Il ricorrente ha inoltre sollevato due questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che l’interrogatorio di garanzia non sia equiparabile a quello ex art. 415-bis cod. proc. pen. e che la preclusione dell’incidente probatorio determini disparità di trattamento rispetto al rito ordinario.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle doglianze. Sul primo motivo ha osservato che l’evidenza della prova non postula necessariamente che l’interrogatorio avvenga all’esito delle indagini, potendo essa profilarsi sin dall’inizio delle investigazioni, con le successive acquisizioni quali mero completamento di un quadro di sostenibilità dell’accusa.

Richiamando le Sezioni Unite n. 42979 del 2014 e la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ribadito che l’interrogatorio reso al G.I.P. ex art. 294 cod. proc. pen. è modalità equipollente all’invito a comparire, purché consenta la compiuta contestazione degli elementi di accusa e il pieno esercizio della difesa. Non occorre, dunque, un nuovo interrogatorio in presenza di investigazioni successive, salvo che queste introducano elementi decisivi.

Nel caso concreto, gli atti posteriori all’interrogatorio avevano valenza meramente confermativa, rafforzando la prognosi di colpevolezza senza introdurre elementi decisivi; le censure non hanno specificato il loro contenuto né la loro decisività. La sentenza di primo grado si fondava su querela e dichiarazioni antecedenti all’esecuzione della misura, già nel fascicolo al momento dell’interrogatorio.

Quanto al secondo motivo, gli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. fissano uno sbarramento temporale per l’incidente probatorio, richiedibile nel corso delle indagini ed entro i termini per la loro conclusione. La richiesta, avanzata dopo l’ammissione del giudizio abbreviato “secco”, era tardiva. La preclusione è logicamente correlata alla mancanza del filtro dell’udienza preliminare.

Infine, la Corte ha escluso l’esame delle questioni di legittimità costituzionale, perché l’inammissibilità del ricorso preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione. Nel merito, le questioni sono manifestamente infondate, essendo già state esaminate dalla Corte cost. n. 203 del 2002, che ha escluso violazioni degli artt. 24 e 3 Cost. e la necessità dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. prima del giudizio immediato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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