Incidente probatorio del vulnerabile e presunzione di non rinviabilità della prova (Cass. pen. Sez. VI n. 30571 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova. Si tratta di presupposti la cui esistenza è presunta per legge, sicché il giudice non è tenuto ad effettuare verifiche in ordine alla indifferibilità della prova. Il requisito della non rinviabilità costituisce oggetto di una presunzione iuris et de iure, con la conseguenza che l’accertamento in concreto della sua esistenza resta escluso per legge e non rientra nello spettro del sindacato discrezionale del giudice. Resta ferma l’applicabilità della regola generale dell’art. 190, comma 1, cod. proc. pen., per cui il giudice deve escludere le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti, con obbligo di motivazione puntuale e specifica.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda una richiesta di incidente probatorio finalizzata all’assunzione anticipata della testimonianza della persona offesa, in un procedimento per reati compresi nell’elenco delle c.d. categorie protette. Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta, fondando il rigetto sulla valutazione di rinviabilità della prova e sull’inopportunità di anticipare il mezzo di prova richiesto.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il giudice avesse travalicato i limiti che l’ordinamento pone ai fini della valutazione di ammissibilità e fondatezza della richiesta, e invocando la recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia. La questione approda così davanti alla Sesta Sezione penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il provvedimento impugnato è ricorribile solo se affetto da abnormità, ravvisabile quando l’esercizio di un potere, pure legittimo, avvenga al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dall’ordinamento processuale, al di là di ogni ragionevole limite, per carenza di potere in concreto. A ciò si aggiunge la mancanza di altro rimedio idoneo a rimuovere il provvedimento giudiziale frutto di sviamento di potere e fonte di pregiudizio, altrimenti insanabile, per le situazioni soggettive delle parti.
La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10869 del 12.12.2024, dep. 18.03.2025, secondo cui la disposizione dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. configura, accanto alla presunzione di vulnerabilità del testimone, la presunzione di non indifferibilità della prova, non sindacabile per le ragioni addotte dall’organo giudicante. Ne deriva che deve ritenersi viziato da abnormità, per carenza di potere in concreto, il provvedimento di rigetto motivato con riferimento alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposto che si presume ex lege.
Il Collegio chiarisce che la citata disposizione ha voluto escludere che il giudice, chiamato a decidere su una siffatta richiesta, sia tenuto ad effettuare verifiche in ordine alla indifferibilità della prova o alla non rinviabilità della sua assunzione. In presenza dell’acclarata appartenenza del teste da ascoltare a una delle categorie protette, l’accertamento in concreto del requisito della non rinviabilità è escluso per legge.
Quanto all’art. 393, comma 1, cod. proc. pen., la Corte ritiene che la prescrizione della lettera c), secondo cui nella istanza vanno precisate le circostanze che rendono la prova non rinviabile, sia frutto di un difetto di coordinamento legislativo e non ne sia necessaria l’osservanza quando la richiesta sia presentata ai sensi del comma 1-bis, primo periodo, dell’art. 392.
La Corte ammette tuttavia che il giudice possa rigettare la richiesta quando l’esame testimoniale risulti in concreto del tutto inutile, perché la prova dei fatti sia stata raggiunta aliunde. Nel caso esaminato, il giudice si è puntualmente conformato a tale principio, evidenziando che la primaria fonte di prova era ravvisabile nelle dichiarazioni della moglie dell’indagato e che il Tribunale civile era già stato adito, con rischio di pregiudizievole triangolazione a carico dei figli minorenni, già sentiti dai Servizi Sociali. La motivazione appare quindi congrua e logica, là dove evidenzia che l’audizione dei figli in questa delicatissima fase sarebbe pregiudizievole per la loro serenità psico-fisica. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nota della Redazione
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