Graduatoria concorsuale e controinteressato pretermesso: ricorso inammissibile (TAR Liguria n. 419 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso una graduatoria concorsuale il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato in senso sostanziale, cioè a un soggetto che dall’accoglimento riceverebbe un pregiudizio giuridico. La notifica effettuata a un candidato che, anche in caso di accoglimento, conserverebbe inalterata la propria posizione non soddisfa il requisito dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e determina l’inammissibilità del ricorso. Non è pertanto applicabile la disciplina della rinnovazione della notifica nulla ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm., che presuppone la vocazione in giudizio di un controinteressato effettivo, né l’integrazione del contraddittorio ex art. 49, comma 1, cod. proc. amm., che richiede l’avvenuta notifica ad almeno un controinteressato. Sulla competenza territoriale, nelle procedure concorsuali prive di articolazione regionale rileva il criterio della sede di servizio del ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle entrate inquadrata nella II area funzionale e in servizio presso la Direzione provinciale di Genova, partecipava al concorso per il passaggio alla III area funzionale. Collocatasi tra gli esclusi con 72,01 punti, inferiore di 0,23 punti rispetto all’ultima posizione utile, impugnava la graduatoria originaria e quella rettificata, insieme a due provvedimenti di rigetto di istanze di autotutela.
Il ricorso lamentava il mancato riconoscimento del servizio prestato per nove anni presso un IRCSS ospedaliero, cui il bando riconnetteva 1,5 punti per ogni anno di anzianità. L’Amministrazione eccepiva l’incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio e l’inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Anche a fronte di una graduatoria a vocazione nazionale, il criterio applicabile è quello della sede di servizio della ricorrente, con conseguente competenza del TAR Liguria.
Nel merito il ricorso è inammissibile. Il ricorso risulta notificato, quale controinteressata, a una sola candidata che non riveste tale qualifica. Il giudice argomenta per ipotesi: ove si riconoscessero i 13,5 punti complessivi rivendicati, la ricorrente si collocherebbe comunque in posizione successiva a quella della candidata evocata, la quale conserverebbe inalterata la propria posizione in graduatoria. Manca dunque il pregiudizio giuridico che fonda la figura del controinteressato.
Il Tribunale esclude l’applicazione dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm.: non si è in presenza di notifica nulla a un controinteressato effettivo, ma di notifica a un soggetto privo di tale qualità. Non è quindi possibile disporre la rinnovazione. Per la stessa ragione resta inapplicabile l’art. 49, comma 1, cod. proc. amm., poiché l’integrazione del contraddittorio presuppone che almeno un controinteressato sia stato evocato in giudizio.
Ne deriva la violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non sanabile. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.100,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.