Conversione dell’ottemperanza in azione avverso il silenzio e condanna a provvedere sulla domanda di cittadinanza (TAR Liguria n. 978 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento di un provvedimento amministrativo ha natura auto-esecutiva e non richiede, di regola, il giudizio di ottemperanza, salvo che per la parte relativa alle spese di lite. L’azione di ottemperanza erroneamente proposta avverso una pronuncia di tal genere può essere convertita d’ufficio, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., in azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., qualora sussistano i presupposti di forma e sostanza. In materia di cittadinanza, una volta spirato il termine di quarantotto mesi di cui all’art. 9-ter della l. n. 91/1992, l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi con determinazione espressa e il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, avendo ottenuto l’annullamento giurisdizionale del provvedimento prefettizio che aveva dichiarato inammissibile la propria istanza di cittadinanza, proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva eccependo l’improcedibilità del ricorso, avendo nel frattempo annullato il precedente decreto di inammissibilità. La domanda di cittadinanza risultava presentata in data 24 gennaio 2020.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva in via preliminare che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, avendo natura auto-esecutiva, non può costituire titolo per il giudizio di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a., se non limitatamente al capo relativo alle spese di lite. L’annullamento dell’atto, infatti, produce l’effetto di privare il provvedimento di efficacia, senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività amministrativa per dare esecuzione alla pronuncia.
Il Collegio, tuttavia, applica il principio della qualificazione dell’azione desumibile dall’art. 32, comma 2, c.p.a., in base al quale il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali e può disporne la conversione. La domanda diretta a ottenere una pronuncia sull’istanza di cittadinanza, avente i requisiti di forma e sostanza del rito sul silenzio, viene pertanto riqualificata alla stregua di azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., soggetta al medesimo rito camerale.
Nel merito, il Tribunale rileva che il termine di quarantotto mesi previsto dall’art. 9-ter della l. n. 91/1992 risulta ampiamente spirato, anche sottraendo il periodo necessario alla celebrazione del precedente giudizio. L’Amministrazione è quindi condannata a pronunciarsi con determinazione espressa entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, viene sin d’ora nominato il commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’Interno.
In relazione alle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, il Tribunale mantiene la qualificazione in termini di ottemperanza, che si cumula con la domanda avverso il silenzio, e condanna l’Amministrazione al pagamento nel termine di novanta giorni, con la medesima previsione commissariale per il caso di inottemperanza. Il ricorso è accolto e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.