Attivazione Carta docente e commissario ad acta per l’ottemperanza (TAR Lazio n. 8396 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la notifica della sentenza passata in giudicato presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni necessarie e sufficienti per la proposizione dell’azione. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, attivando la prestazione riconosciuta. La nomina del Commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, individuandolo nella figura del Direttore generale della competente Direzione. La penalità di mora può non essere fissata in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali e delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, è stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio e alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione in data 17 luglio 2025, non ha ricevuto esecuzione con riferimento all’attivazione della Carta. La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio con ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 2 febbraio 2026, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione limitatamente alla mancata attivazione del beneficio, con esclusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio reputa il ricorso fondato. Preliminarmente, verifica la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, ravvisandole nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo.
Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Collegio non ritiene di dover fissare la penalità di mora per l’eventuale ulteriore inesecuzione, valorizzando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali registrate e le specifiche difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, richiamando i precedenti di cui alle sentenze T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17569, 17575 e 17576.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora, come richiesto dalla ricorrente, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso viene liquidato per tale attività, essendo l’onere ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura forfettaria, comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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