Conguaglio diritto di superficie non addebitabile agli assegnatari estranei alla convenzione (TAR Lazio n. 429 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che ha concesso il diritto di superficie su aree del piano di zona può rideterminare il corrispettivo convenzionale esclusivamente nei confronti della concessionaria, parte dell’accordo qualificato come accordo tra privato e pubblica amministrazione ex art. 11 l. 241/1990. L’aumento del corrispettivo non è addebitabile agli assegnatari degli alloggi, soggetti estranei alla convenzione e non destinatari del rapporto obbligatorio in essa disciplinato. La questione relativa all’eventuale accollo degli obblighi della cooperativa da parte degli acquirenti, in forza delle clausole dei singoli atti di compravendita, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo. La determina comunale che quantifica il conguaglio è atto lesivo diretto e impugnabile, non atto generale sottratto al sindacato.
Il Fatto
I ricorrenti sono assegnatari del diritto di superficie su alloggi di edilizia economica e popolare realizzati nel comprensorio C1B del piano di zona del Comune di Sperlonga. La concessione originaria risale alla convenzione del 1987, stipulata tra il Comune e la cooperativa costruttrice, delegata anche agli espropri.
Accertata in sede civile l’accessione invertita e condannati in solido Comune e cooperativa al risarcimento degli ex proprietari, l’Amministrazione ha affidato una perizia di stima e, con la determina impugnata, ha quantificato un conguaglio posto a carico degli assegnatari, attualizzando ai valori di mercato il corrispettivo del diritto di superficie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari del Comune. La procura speciale, pur menzionando un solo atto, si riferisce senza ambiguità alla specifica controversia e copre l’impugnazione degli atti conseguenti della medesima vicenda sostanziale. Quanto alle firme illeggibili, opera il rinvio esterno ex art. 39 c.p.a. e la sanatoria ex art. 182 c.p.c., con efficacia retroattiva, richiamando Cons. Stato n. 7370/2024. Sussiste inoltre l’interesse, perché la determina quantifica le somme e fonda titoli esecutivi.
Nel merito la questione centrale riguarda il titolo dell’addebito. La convenzione è qualificata come accordo ex art. 11 l. 241/1990; parte ne è esclusivamente la cooperativa, che era anche delegata agli espropri. Le sentenze civili hanno condannato in solido Comune e cooperativa per la perdita della proprietà. Ne deriva che il Comune può rideterminare il corrispettivo solo verso la concessionaria.
Il Tribunale distingue nettamente il piano convenzionale da quello contrattuale. Se il Comune intenda rivolgersi agli assegnatari, il titolo va rinvenuto negli atti di compravendita e nella clausola di subentro negli obblighi dell’impresa venditrice. Stabilire se ciò configuri accollo interno o esterno, ovvero cessione di contratto, esula dalla giurisdizione amministrativa.
Il primo motivo è quindi fondato: il Comune non può rideterminare il corrispettivo in danno dei ricorrenti. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento della determina e degli altri atti in parte qua e assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni e il contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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