Il GSE non può contestare i requisiti già verificati: serve l’autotutela (Cons. Stato n. 7994 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Una volta che il GSE abbia ammesso un impianto alle tariffe incentivanti all’esito di una specifica istruttoria, il successivo accertamento della carenza dei requisiti originari non integra un atto di decadenza, ma un esercizio del potere di autotutela. Il riesame dei medesimi presupposti già vagliati in positivo deve quindi rispettare i canoni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, compreso il limite del termine ragionevole. La titolarità del potere di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 non consente la rimessa in discussione indiscriminata dei presupposti iniziali, a tutela dell’affidamento dell’operatore. Restano estranei a tale ricostruzione i soli casi di dichiarazioni o documenti non veri, di inadempimento degli obblighi e di sopravvenuta carenza dei requisiti.
Il Fatto
Una società titolare di impianto fotovoltaico ha ottenuto nel 2011 dal GSE il riconoscimento della tariffa incentivante, dopo che il Gestore aveva formulato un preavviso di rigetto incentrato proprio sull’insufficienza della documentazione fotografica a dimostrare la conclusione dei lavori. La società ha integrato la documentazione e il GSE ha ammesso l’impianto ai benefici della legge n. 129/2010, riconoscendo la tariffa richiesta.
Nel 2016 il GSE ha avviato un procedimento di verifica e, all’esito di un sopralluogo, ha contestato la mancata attestazione della conclusione dei lavori, valorizzando le difformità tra le fotografie allegate alla domanda e quelle scattate in sede di controllo. Con determinazione del 27 gennaio 2020 ha escluso l’impianto dai benefici; sono seguiti il ricalcolo degli incentivi e il rigetto dell’istanza di riesame. Il TAR Lazio ha annullato i provvedimenti e il GSE ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i due orientamenti sulla qualificazione dell’atto con cui il GSE, dopo l’ammissione, rilevi il difetto dei requisiti. Secondo la tesi più risalente si tratta di decadenza adottata nell’esercizio del potere di verifica di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Secondo l’orientamento più recente, richiamato anche con Cons. St., sez. II, n. 4983 del 2022 e n. 10007 del 2023, il riesame deve invece seguire i canoni dell’autotutela.
Il Consiglio di Stato ritiene superato il primo indirizzo e non necessaria la rimessione all’Adunanza Plenaria, essendo la materia assegnata alla Seconda Sezione. Richiamando Ad. Plen. n. 18 del 2020, la decisione distingue la decadenza dall’autotutela: la prima opera in caso di documenti o dichiarazioni non veri, inadempimento degli obblighi o sopravvenuta carenza dei requisiti; la seconda ricorre quando l’amministrazione, dopo aver positivamente valutato i presupposti, li riesamini pervenendo a conclusione opposta. Elemento discriminante è l’affidamento del privato, da valutarsi secondo il criterio dell’operatore prudente e accorto di derivazione unionale.
Nel caso concreto il tema della conclusione dei lavori e dell’idoneità delle fotografie era già stato affrontato nel preavviso di rigetto del 2011 e risolto in senso favorevole al privato con il provvedimento di ammissione. Il GSE aveva quindi accettato e validato le ulteriori fotografie. La nuova verifica ha rimesso in discussione gli stessi presupposti già esaminati.
I provvedimenti impugnati non sono qualificabili né come mera rideterminazione dell’incentivo, né come decadenza: costituiscono annullamento d’ufficio parziale, soggetto all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. È palese la violazione del termine ragionevole, essendo trascorsi circa cinque anni dall’ammissione all’avvio del controllo e un lasso ancora maggiore rispetto ai provvedimenti definitivi. Ciò rende superfluo l’accertamento dell’interesse pubblico, assorbite le ulteriori questioni riproposte.
L’appello del GSE è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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