Sospensione del termine di 90 giorni per l’ottemperanza all’ordine di ripristino (Cons. Stato n. 7 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni, fissato dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per l’ottemperanza all’ordine di ripristino, è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere per la sola frazione residua a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto dell’esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo rimanente e la sua possibilità di chiedere all’Amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine. La mancata ottemperanza all’ordine, decorso il termine, comporta l’acquisizione ope legis del bene al patrimonio indisponibile del Comune, anche qualora il giudice abbia emesso misure cautelari favorevoli poi divenute giuridicamente irrilevanti a seguito della definitiva reiezione del ricorso.
Il Fatto
Il Comune di Monfalcone ordinava alla associazione appellante il ripristino della destinazione d’uso di un immobile, utilizzato come luogo di culto in assenza di titolo edilizio, assegnando il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica del provvedimento. Nel corso del successivo giudizio di impugnazione, il TAR annullava l’ordinanza, ma la sentenza veniva riformata dal Consiglio di Stato che respingeva il ricorso di primo grado. Il Comune, decorso il termine e accertata la perdurante inottemperanza, emanava l’ordinanza di acquisizione gratuita del bene al patrimonio indisponibile. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, respinto dal TAR e poi in appello.
La Motivazione della Corte
L’Adunanza Plenaria, chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla natura degli effetti delle pronunce favorevoli al privato sul termine di novanta giorni, ha preliminarmente distinto l’ipotesi in cui il termine sia già decorso prima dell’emanazione del provvedimento giurisdizionale favorevole da quella in cui la pronuncia intervenga durante la pendenza del termine.
Nel primo caso, le misure cautelari intervenute quando il termine è già spirato non incidono sul perfezionamento dell’effetto acquisitivo, che resta fermo se la sentenza definitiva respinge il ricorso. Le pronunce cautelari, aventi natura provvisoria e interinale, divengono giuridicamente irrilevanti a seguito della pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio, con la conseguenza che il provvedimento impugnato, riconosciuto legittimo, spiega integralmente i suoi effetti.
Da ultimo, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui il termine di novanta giorni è sospeso dalle pronunce cautelari o dalla sentenza di primo grado favorevoli al ricorrente e riprende a decorrere per la parte residua a seguito della comunicazione di un provvedimento di segno contrario. L’opzione per la sospensione e non per l’interruzione del termine è fondata sul principio di legalità e sulla natura strettamente legislativa dell’effetto acquisitivo, nonché sulla funzione meramente strumentale della tutela cautelare rispetto alla decisione di merito.
La Corte ha inoltre escluso che l’esercizio del diritto di culto, pur costituzionalmente garantito, possa configurare una esimente rispetto alla mancata ottemperanza all’ordine di ripristino, dovendo l’attività religiosa svolgersi nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, e ha ritenuto infondata la doglianza sulla violazione del principio di proporzionalità.
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