Ici, nessun obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati (Cass. civ. Sez. V n. 25240 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Ici, l’Amministrazione finanziaria non è tenuta, in assenza di una specifica disposizione, ad attivare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale prima di emettere l’avviso di accertamento. Un obbligo generalizzato di audizione del contribuente sussiste soltanto per i tributi armonizzati, e non anche per quelli non armonizzati, per i quali il vincolo ricorre unicamente nelle ipotesi espressamente sancite dalla legge. L’omessa attivazione del contraddittorio non contrasta con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il Fatto
Un Comune aveva emesso avviso di accertamento per l’insufficiente pagamento dell’Ici riferito a sette unità immobiliari. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che, prima della sua emissione, avrebbe dovuto essere attivato il contraddittorio preventivo, e la CTP di Roma aveva accolto il ricorso proprio per questa ragione. Il Comune propose appello e la CTR del Lazio lo accolse, ritenendo non necessario l’esperimento dell’accertamento con adesione e riconoscendo che gli immobili erano censiti come urbani, mentre il contribuente non aveva provato la dimora abituale nell’immobile che assumeva essere abitazione principale. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura sulla necessità del contraddittorio preventivo in materia di Ici. Il Collegio osserva che il contraddittorio endoprocedimentale è garantito dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 solo quando sia stato redatto un processo verbale di constatazione, e limitatamente alle verifiche fiscali.
La previsione generalizzata dell’invito a comparire è stata introdotta dall’art. 4-octies d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019, che ha aggiunto l’art. 5-ter al d.lgs. n. 218/1997, con esclusione dei casi di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Quanto ai tributi armonizzati, la Corte ribadisce che l’obbligo di contraddittorio sussiste purché il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non proponga un’opposizione meramente pretestuosa. Per i tributi non armonizzati, come l’Ici, un analogo vincolo generalizzato non è rinvenibile nella legislazione nazionale e ricorre solo ove specificamente sancito.
Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili o infondati. La censura sull’onere della prova è inammissibile perché il vizio di valutazione delle acquisizioni istruttorie è sindacabile solo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le doglianze su art. 342 c.p.c., prescrizione e art. 6, comma 5, l. n. 212/2000 non si confrontano con la ratio decidendi o non pertengono alla fattispecie. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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