Idoneità psico-fisica e interpretazione funzionale delle cause di esclusione (TAR Sardegna n. 422 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di inidoneità psico-fisica previste dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198 non operano in modo automatico ed escludente per il solo fatto che la patologia sia astrattamente riconducibile alle tabelle ivi previste. L’interpretazione del quadro normativo è funzionale: la patologia assume rilievo ostativo solo quando incida negativamente sullo svolgimento del servizio o sulla salute dell’interessato. La valutazione medico-legale della commissione concorsuale è espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità, salvi i profili di manifesta arbitrarietà e illogicità. Quando la contestazione investe la stessa sussistenza o rilevanza della patologia rispetto alle prescrizioni del bando, il giudice amministrativo può disporre la verificazione, poiché la preclusione dell’istruttoria comprimerebbe il controllo giurisdizionale garantito dall’art. 113 Cost. L’accertamento tecnico che escluda limitazioni funzionali evidenzia il difetto dei presupposti dell’atto di esclusione.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento di agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Superate le prove scritta e orale-pratica, veniva sottoposto all’accertamento dei requisiti psico-fisici presso la competente struttura ospedaliera universitaria. La Commissione medica lo giudicava non idoneo, richiamando l’ipotiroidismo e la pancolite in trattamento, con riferimento ai punti 12, 13.b e 6.b della Tabella 1 del D.M. n. 198/2003.

Il ricorrente impugnava la determinazione di esclusione e il presupposto giudizio sanitario, producendo documentazione medica attestante l’assenza di pregiudizio per l’idoneità lavorativa, e chiedeva in via principale l’ammissione con riserva al corso di formazione, in subordine la verificazione o la consulenza tecnica, nonché il risarcimento del danno. In sede cautelare otteneva l’ammissione con riserva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di disporre verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., volta ad accertare se le patologie riscontrate fossero riconducibili alle fattispecie tabellari e se comportassero limitazioni allo svolgimento delle ordinarie attività di servizio o rischi per la salute. L’istruttoria ha richiesto plurimi provvedimenti integrativi, stante l’indisponibilità degli specialisti inizialmente individuati, fino alla nomina dei verificatori presso altra azienda ospedaliera universitaria.

All’esito, quanto alla patologia tiroidea, la verificazione ha qualificato la tiroidectomia totale come astrattamente ascrivibile alle sindromi da alterata funzione delle ghiandole endocrine, precisando però che la funzionalità tiroidea non comporta limitazioni al servizio né rischi per il candidato, grazie alla terapia ormonale sostitutiva. Quanto alla malattia infiammatoria cronica intestinale, la stessa è risultata in totale remissione, priva di disturbi funzionali e incapace di incidere sulle attività del profilo.

Su questa base il Tribunale ha affermato che le patologie elencate nel decreto ministeriale non assumono rilievo automaticamente escludente, dovendosi privilegiare l’interpretazione funzionale: non è sufficiente una mera alterazione della funzione delle ghiandole endocrine, occorrendo una possibile incidenza negativa sul servizio o sulla salute. Il Collegio ha inoltre escluso la riconducibilità della neoplasia al punto 13.b, trattandosi di neoplasia maligna completamente eradicata chirurgicamente, e non di tumore benigno o esito deturpante.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento sulla tendenziale irripetibilità dei giudizi medico-legali concorsuali, posta a tutela della par condicio dei concorrenti, chiarendo tuttavia che la discrezionalità tecnica non sottrae l’atto a ogni controllo, presidiato dall’art. 113 Cost. Nel caso concreto la verificazione non è stata disposta per una mera rivalutazione, ma per accertare l’effettiva rilevanza della patologia sul servizio, aspetto non esaminato dalla commissione concorsuale.

Ne è derivato il riconoscimento del difetto dei presupposti e l’annullamento degli atti impugnati e del giudizio di inidoneità, con definitiva ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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